Controlli e liti

Nelle ristrutturazioni credito più garantito per i professionisti

di Giovanni Negri

Accordo di ristrutturazione come il concordato preventivo. Almeno quanto a garanzie del credito del professionista che vi ha collaborato. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 1896 della Prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso di una coppia di avvocati che rivendicava il diritto alla prededuzione del proprio credito, maturato per la predisposizione dell’accordo di ristrutturazione di una spa poi fallita. Il tribunale aveva invece sottolineato che il credito era stato ammesso in via privilegiata: osservava infatti che l’accordo di ristrutturazione, per il suo spiccato profilo privatistico doveva essere considerato estraneo alla disciplina delle procedure concorsuali. Inoltre, ricordava il tribunale, l’accordo di ristrutturazione, anche se omologato, non aveva procurato vantaggi alla massa dei creditori perchè poi, a breve distanza di tempo dall’omologa, era stato dichiarato il fallimento.

Tesi queste respinte dalla Cassazione. Che invece legge l’istituto in maniera diametralmente opposta, pur ammettendo l’esistenza di «annosi» dibattiti dottrinali. L’accordo di ristrutturazione allora appartiene agli istituti del diritto concorsuale a pieno titolo. La disciplina di aspetti come le condizioni di ammissibilità, il deposito presso il tribunale competente, la pubblicazione nel Registro delle imprese, l’esonero da revocabilità degli atti realizzati in sua esecuzione, prevede forme di controllo e pubblicità assai significativa, anche negli spazi di autonomia privata accordati alle parti. Del resto, è stata la stessa Cassazione, in precedenti pronunce, ad accostare espressamente accordo di ristrutturazione a concordato preventivo.

Quanto poi all’effetto preclusivo che secondo il tribunale aveva rivestito la successiva dichiarazione di fallimento, la sentenza osserva che il parallelo con il concordato regge anche su questo punto. E cioè: se, come è già stato affermato per quanto riguarda il concordato, basta la sua ammissione a rendere prededucibile il credito vantato dal professionista perchè l’attività di assistenza e consulenza assume così una sua evidente funzionalità, medesimo discorso deve essere fatto per l’accordo di ristrutturazione, «nel senso che, avutasi l’omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del “risultato” delle prestazioni medesime (il risultato ultimo)».

Un conto poi è la funzionalità di accesso alla procedura, altro conto è l’utilità concreta per la massa dei creditori. La prima è necessaria, l’altra no. La funzionalità non può essere esclusa anche se è poi arrivato il fallimento, mentre «è possibile che l’opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori», perchè fornita in condzioni che non permettevano il salvataggio.

Cassazione, I sezione civile, sentenza 1896 del 25 gennaio 2018

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