Nelle trasformazioni omogenee non è previsto l’obbligo di relazione di stima
In caso di trasformazione di società di persone in altra società di persone (cosiddetta trasformazione omogenea), non è previsto l’obbligo di relazione di stima di cui all’articolo 2500-ter del Codice civile, tuttavia i soci possono farvi ricorso qualora lo ritengano opportuno. La trasformazione omogenea di una società di persone, infatti, può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata (massima K.A.15 - Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie).
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