Nelle vendita all’asta la base imponibile è il prezzo di acquisto
Dubbi interpretativi avevano determinato pronunce contrastanti
Allo scopo di razionalizzare la determinazione della base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro alle vendite giudiziarie e di evitare, anche a questo riguardo, i contrasti interpretativi emersi, generalmente definiti mediante pronunce giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti, il decreto delegato sulla fiscalità della crisi dovrebbe modificare anche il comma 1 dell’articolo 44 del Dpr 131/1986, ai sensi del quale «per la vendita di beni mobili e immobili fatta...