Adempimenti

Nello spettacolo obbligo di certificare la retribuzione giornaliera

Fino a 10mila euro di sanzione ed esclusione dalle agevolazioni per un anno

Sanzione amministrativa fino a 10.000 euro e impossibilità, per l’anno seguente, di fruire di benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie. Questo quanto rischiano, dal 1° luglio 2021, le aziende dello spettacolo che, a fine rapporto, non rilasciano a lavoratori dipendenti e autonomi una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, ovvero ne producono una non veritiera. Si tratta di una novità introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto Sostegni-bis, aggiungendo alcuni commi all’articolo 1, del decreto legislativo 182/1997.

I soggetti obbligati sono i datori di lavoro e i committenti che operano nel settore dello spettacolo e che versano la contribuzione al fondo ex Enpals confluito da quasi un decennio nell’Inps. Il Dl 73/2021 prevede che la dichiarazione - da rilasciare ai prestatori - deve, in particolare, riferirsi a quanto disposto dai commi 8 e 12 dell’articolo 1 del Dlgs 182/1997. Considerato che il comma 8 rimanda - a sua volta - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, si può giungere alla conclusione che il nuovo adempimento è riferito ai lavoratori vecchi iscritti al fondo ex Enpals (alla data del 31 dicembre 1995) che svolgono una delle attività elencate ai punti da 1 a 14, dell’articolo 3, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708/1947, tra cui: attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; registi e sceneggiatori; direttori d’orchestra e sostituti; concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti; tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

I lavoratori interessati a ricevere la dichiarazione previdenziale sono, come già accennato, sia gli autonomi sia i dipendenti. Per questi ultimi la norma non specifica la tipologia del rapporto e quindi l’obbligo deve ritenersi valido per i contratti a tempo determinato e anche indeterminato.

L’entrata in vigore è stabilita, dal comma 18 dell’articolo 66 del Dl 73/2021, al 1° luglio 2021. Ne deriva che per tutti i rapporti sopra descritti, cessati da tale data, in assenza della consegna della certificazione previdenziale di nuova istituzione si rende possibile l’applicazione della pesante sanzione prevista dalla disposizione. Il termine preciso per il rilascio della dichiarazione non è specificato («al termine della prestazione lavorativa»), tuttavia non va dimenticato che l’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il termine può estendersi a dieci anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, purché questa intervenga prima del decorso del quinquennio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©