Imposte

Nessun beneficio premiale ai soggetti Isa esclusi per Covid

Pubblicato il provvedimento sui punteggi per i premi. Il voto deriva anche dalla media semplice del 2019 e 2020

Premialità Isa per il periodo d'imposta 2020 con esclusione dei soggetti esonerati. Con il provvedimento del 26 aprile 2021 pubblicato sul sito delle Entrate sono stati approvati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d'imposta 2020, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11.

Vengono premiati anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Le nuove esclusioni 2020 previste al ricorrere delle casistiche Covid -19 stabilite dall’articolo 1 del decreto dell’Economia del 2 febbraio 2021, in presenza delle quali i contribuenti sono comunque obbligati a compilare ed inviare in allegato alla dichiarazione dei redditi il modello Isa, non sono interessate dal regime premiale. Per essi, infatti, se è pur vero che lo strumento non si applica ai fini della selezione dei contribuenti da poter sottoporre a controllo è altrettanto innegabile che, in nessun caso di esclusione dagli Isa, e quindi anche qualora l'esclusione sia del tutto straordinaria (Covid -19) non vi è eccezione al principio generale per cui anche in questo caso non si deve mai applicare il regime premiale.

Tornando ai requisiti necessari per accedere alla premialità, il provvedimento per il periodo d'imposta 2020 prevede che, con riferimento ai benefici relativi alla compensazione delle imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva, l’accesso è previsto in caso di attribuzione del punteggio Isa pari a 8 (nel 2020) ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto Isa relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente. Per quanto concerne la disapplicazione della disciplina delle società non operative e l'accertamento sintetico, il beneficio viene accordato al raggiungimento del voto almeno pari a 9 nel 2020, ovvero, alternativamente, dello stesso punteggio ottenuto come media tra i punteggi relativi al 2020 e 2019.

Per l’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, il beneficio è almeno pari a 8,5 per il periodo d'imposta 2020 (ovvero, 9 in media 2020/2019). Infine per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento il voto deve essere almeno pari a 8 da calcolarsi solo per l'annualità 2020 (no voto in media).

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