Contabilità

Nessun ordine obbligato nell’impiego della riserva per ripianare il «rosso»

La risposta 316/2019 ha aperto il caso ma il dubbio non si è mai posto prima

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Un’ulteriore questione critica che sta complicando le scelte degli operatori riguarda la sussistenza di un eventuale ordine di priorità nell’utilizzo delle riserve, inclusa quella da rivalutazione, per la copertura delle perdite. Si tratta di un problema che non si è mai posto in occasione delle precedenti edizioni delle rivalutazioni dei beni di impresa e che dunque sarebbe molto singolare se dovesse emergere solo ora, per di più a cose fatte.
Non vi è dubbio che tra i motivi che inducono ad applicare la disciplina sulla rivalutazione vi è quello di poter creare una riserva di patrimonio netto da utilizzare a copertura delle perdite d’esercizio. Ciò, tanto più in un periodo contrassegnato da diffuse difficoltà tra le imprese, a causa della crisi pandemica.

Ai sensi dell’articolo 13, legge 342/2000, il saldo attivo della rivalutazione può senz’altro essere utilizzato a copertura delle perdite d’esercizio, con delibera dell’assemblea ordinaria. Se si vuole rendere definitiva la riduzione del saldo, occorre adottare una delibera di assemblea straordinaria. In assenza di quest’ultima delibera, non si può dar luogo alla distribuzione di utili d’esercizio fino a quando la riserva da rivalutazione non è reintegrata. Queste sono le uniche condizioni dettate in proposito dalla norma.

Il problema si è posto perché in un passaggio incidentale della risposta a interpello 316/2019, sebbene riferendosi ad un’ipotesi differente rispetto a quella della copertura delle perdite, le Entrate hanno ritenuto di rilevare che nella copertura del disavanzo da annullamento si sarebbero dovute utilizzare, in via prioritaria, le riserve fiscalmente libere. Da qui, il dubbio tra gli interpreti se anche l’impiego della riserva da rivalutazione per la copertura di perdite debba essere postergata rispetto alla riduzione di altre riserve fiscalmente disponibili.

La risposta corretta tuttavia non può che essere negativa. Ed invero, l’interprete, tanto più in materia tributaria, non può “creare” nuove fattispecie di tassazione. E l’applicazione delle imposte in conseguenza di un utilizzo prioritario delle riserve da rivalutazione, rispetto ad altre poste contabili disponibili, non è prevista da nessuna disposizione di legge. Né a diversa conclusione si può giungere assumendo che l’obbligo di preferire le riserve disponibili discenda dalle regole civilistiche, atteso che, dalla lettura delle norme interessate, si ricava facilmente come all’eventuale violazione di tali regole non sia collegata alcuna conseguenza di carattere fiscale.Il dubbio sopra riportato, pertanto, non può che essere dissipato nell’unico senso reso possibile dalle norme di legge.

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