Controlli e liti

Nessun reato se si paga entro la nuova scadenza

di Antonio Iorio

Il versamento di una somma parziale del debito Iva 2019 così da scendere sotto la soglia dei 250.000 euro entro la scadenza dell’acconto 2020, esclude la rilevanza penale della violazione. Si pensi al caso in cui la citata omissione sia di 290.000 euro: versando entro il termine dell’acconto (28 dicembre ovvero 16 marzo ovvero 16 giugno) 40.001 euro si scende sotto la soglia di punibilità e quindi il reato non è commesso.Se invece tale parziale pagamento viene eseguito successivamente alla scadenza dell’acconto, il delitto è comunque consumato. Tuttavia il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.

Il contribuente, quindi, per estinguere il reato può prima dell’apertura del dibattimento di primo grado:

a) corrispondere le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso;

b) eseguire il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate;

c) eseguire il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ove l’interessato avvii un piano di rateizzazione (ad esempio in seguito alla ricezione dell’avviso bonario o della cartella di pagamento), ai fini della non punibilità del reato, l’integrale pagamento deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Va da sé che risulta del tutto irrilevante l’eventuale regolarità nei pagamenti delle rate, poiché è necessaria l’estinzione del debito complessivo.

Se all’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateazione, è concesso un termine di 3 mesi per eseguire i residui versamenti. Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi.Ne consegue così che il contribuente in tre ovvero massimo 6 mesi, dovrà estinguere integralmente il debito a prescindere dal piano di rateazione iniziato. In ordine all’individuazione del soggetto responsabile della violazione si ricorda che, se la condotta omissiva riguardi ditte individuali, professionisti, artigiani, il delitto viene ascritto al contribuente interessato, il quale ha comunque tratto beneficio dall’omissione.In ipotesi invece di violazioni commesse da società, è responsabile il rappresentante legale dell’azienda alla data di consumazione del reato (scadenza dell’acconto) a prescindere da chi abbia materialmente firmato la dichiarazione contenente il debito non versato.

Da segnalare infine che anche per il reato di omesso versamento Iva, in caso di condanna è obbligatoria la confisca del profitto del reato con la conseguenza che le Procure possono procedere preventivamente al sequestro dei beni o dei conti correnti. Nel caso in cui una parte del debito Iva sia stata pagata (anche a rate) la misura cautelare potrà interessare solo l’importo residuo altrimenti si verificherebbe una illegittima duplicazione.

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