L'esperto rispondeAdempimenti

Nessuna proroga Covid per la rata scaduta il 31 dicembre e non pagata entro il 31 marzo

Prorogata solo la data originaria

di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente, dopo aver ricevuto l’avviso bonario su controllo automatizzato dell’agenzia delle Entrate, stava pagando ratealmente quanto dovuto. Causa carenza di liquidità non ha effettuato il pagamento in scadenza il 31 dicembre 2019. Avrebbe potuto regolarizzare la posizione accedendo all’istituto del ravvedimento entro i termini della rata successiva cioè entro il 31 marzo 2020. Non avendo al momento effettuato tali versamenti, ma essendo intervenute le proroghe da emergenza Covid - 19, detto coronavirus, si chiede se il soggetto è incorso nel frattempo nella decadenza del piano rateale.
V. G. – Vicenza

A titolo prudenziale e, soprattutto in assenza di chiarimenti contrari da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che, nel caso prospettato, il contribuente sia decaduto dalla dilazione non avendo versato la rata dovuta il 31 dicembre 2019 entro il 31 marzo 2020. Infatti, sebbene l’articolo 144 del decreto - legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio) stabilisca che i pagamenti derivanti da avvisi bonari (strumentali a fruire della definizione ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono avvenire entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, occorre rilevare che viene posticipato soltanto il pagamento della rata con scadenza originaria tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Si tratta dunque del pagamento della prima rata o della totalità delle somme (il quale deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario) o delle rate successive, che, per effetto dell’articolo 3-bis, comma 2 del decreto legislativo 462/1997, scadono nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.

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