Nessuna proroga Covid per la rata scaduta il 31 dicembre e non pagata entro il 31 marzo
Prorogata solo la data originaria
A titolo prudenziale e, soprattutto in assenza di chiarimenti contrari da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che, nel caso prospettato, il contribuente sia decaduto dalla dilazione non avendo versato la rata dovuta il 31 dicembre 2019 entro il 31 marzo 2020. Infatti, sebbene l’articolo 144 del decreto - legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio) stabilisca che i pagamenti derivanti da avvisi bonari (strumentali a fruire della definizione ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono avvenire entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, occorre rilevare che viene posticipato soltanto il pagamento della rata con scadenza originaria tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Si tratta dunque del pagamento della prima rata o della totalità delle somme (il quale deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario) o delle rate successive, che, per effetto dell’articolo 3-bis, comma 2 del decreto legislativo 462/1997, scadono nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
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