Nessuna sanzione per la ritenuta subita e non dichiarata
Nel caso in esame non è necessario versare alcuna sanzione, in quanto l’errore commesso (omessa indicazione della ritenuta d’acconto) non configura una “dichiarazione infedele”, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del Dlgs 471/97. Si tratta, invece, di un errore formale che non ha comportato l’omesso versamento di imposte dovute e non ha ostacolato i controlli fiscali (articolo 6, comma 5 bis del Dlgs 471/97), considerato altresì che la dichiarazione integrativa è stata presentata prima dei riscontri automatici dei dati esposti nelle dichiarazioni.
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