Imposte

Nessuna sospensione dell’Irap per società e associazioni sportive

Versamenti congelati fino al 30 aprile per dirette, Iva, ritenute e contributi

di Benedetto Santacroce

Per federazioni, società e associazioni sportive la sospensione dei termini di versamento non è relativa anche all’Irap e il perimetro soggettivo della sospensione riguarda solo quei soggetti i quali partecipano a competizioni attualmente in atto. La previsione dell’aliquota ridotta per gli assorbenti e tamponi per l’igiene femminile opera dal 1° gennaio 2022 e non può interessare operazioni effettuate prima di tale data. Infine, hanno natura di mere proroghe senza specifiche modifiche sostanziali gli interventi relativi all’aliquota del gas metano, all’imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini di formazione e al rilascio delle certificazioni anagrafiche in modalità telematiche. Queste sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare 3/E/2022 con cui l’Agenzia commenta le principali novità in materia di Iva, imposta di bollo, proroghe e sospensioni contenute nella legge di Bilancio 2022.

Più in dettaglio la sospensione dei termini di versamento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 per federazioni, società e associazioni sportive prevista dall’articolo 1, comma 923, della legge di Bilancio 2022 è relativa unicamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria, all’Iva e alle imposte dirette. L’Agenzia esclude che la sospensione possa operare per l’Irap in quanto non trattasi di imposta diretta e, in quanto tale non può essere ricompresa nelle definizioni contenute nella lettera c) del comma 923. Inoltre, in relazione al perimetro soggettivo di operatività, la nuova misura non coincide con le analoghe sospensioni previste dal decreto «Cura Italia» e dalla legge di Bilancio 2021, in quanto l’attuale disposizione non riguarda tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo le previsioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Per le aliquote ridotte Iva, la circolare risolve i problemi interpretativi relativi ai tamponi e assorbenti per l’igiene femminile chiarendo che la legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2022, integrando la normativa precedente, consente di applicare l’aliquota del 10% ai tamponi e prodotti assorbenti non compostabili, né lavabili e quindi diversi da quelli per i quali la tabella parte II della legge Iva attribuisce, già dal 1° gennaio 2020, l’aliquota del 5 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©