Adempimenti

La fattura elettronica non conosce rinvii. Intrastat al 30 giugno

Tra gli adempimenti sospesi dal Dl 18/2020 non rientra la certificazione delle operazioni tramite fattura

Tra gli adempimenti tributari sospesi dall'articolo 62 del decreto legge Cura Italia non rientra la certificazione fiscale delle operazioni Iva mediante emissione di fattura, elettronica o cartacea, o rilascio di documento commerciale al cliente.

Con la circolare 8/E, l'agenzia delle Entrate ha indicato anche come esporre in fattura elettronica il mancato assoggettamento del compenso o ricavo a ritenuta d'acconto in quanto sospesa, ribadendo l'alternatività tra documento di trasporto e fattura immediata e riconoscendo anche la sospensione della trasmissione dei dati dei corrispettivi per gli esercenti che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, documentano le vendite con modalità alternative al registratore telematico, utilizzando quindi scontrini e ricevute fiscali (si veda anche Nt +Fisco). In questo caso, i corrispettivi dovranno essere inviati entro giugno.

La presentazione degli elenchi mensili

Infine, tra gli adempimenti tributari sospesi è stata ricompresa la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020, con possibilità di trasmissione entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, rispetto alla scadenza naturale dello scorso 25 marzo 2020.

Con la risposta a quesito n. 1.7., l'Agenzia ha escluso l'emissione delle fatture, sia analogiche che elettroniche, dalla sospensione degli adempimenti tributari, riconosciuta per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Andranno quindi fatturate seguendo le regole ordinarie tutte le operazioni rilevanti a fini Iva il cui momento di effettuazione si sia realizzato in tale periodo comprese quelle da documentare, anche se riferite ad un momento antecedente, avvalendosi dei 12 giorni per l'emissione delle fatture immediate.

L’esimente della forza maggiore

È stata infatti esclusa l'operatività in via automatica dell'esimente della forza maggiore, rappresentata dall'emergenza epidemiologica, a meno di diverse valutazioni, legate al singolo caso concreto, da parte dell'Ufficio procedente. La fattura, inoltre, in quanto documento destinato alla controparte commerciale, permette non solo la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei relativi costi ma anche l'evidenza della mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020, da parte del sostituto di imposta delle ritenute d'acconto che andrebbero operate nei confronti di contribuenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 400mila euro (si veda l’articolo nella pagina seguente).

Con la risposta 1.13, l'Agenzia ha inoltre precisato che nel tracciato xml della fattura elettronica, nella sezione «DettaglioLinee» non va valorizzata con SI la voce «Ritenuta»; non va compilato il blocco «DatiRitenuta» ma va invece alimentato il campo «Causale» richiedendo la non applicazione della ritenuta alla fonte in base all'articolo 62, comma 7 del decreto legge 18 del 2020.

Alternatività piena

Con la risposta 1.8., è stata inoltre ribadita, come da precedenti documenti di prassi, la piena alternatività tra Ddt e fattura immediata. I documenti di trasporto dal punto di vista fiscale permettono infatti l'emissione delle fatture differite, assolvendo invece per il resto ad una mera funzione contabile e risultando idonei a superare le presunzioni di cessione e di acquisto. Non devono quindi necessariamente viaggiare insieme ai beni spediti ma, anzi, possono essere sostituiti da una fattura immediata che non deve, anch'essa, necessariamente scortare i beni ma può anche essere separata dagli stessi rilevando unicamente la sua emissione.

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