Niente abuso del diritto per la scissione asimmetrica anche se è incrociata
Nessun abuso del diritto per la scissione asimmetrica e incrociata di due società immobiliari con cui vengono ripartiti i patrimoni separando altresì i gruppi di soci di tali società. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 68 di ieri ( clicca qui per consultarla ), che conferma i principi enunciati nella precedente risposta n. 36. Il trasferimento per scissione dall’una all’altra società, e viceversa, dei rami immobiliari, con assegnazione delle partecipazioni in modo asimmetrico non genera vantaggi tributari indebiti, dato che i beni mantengono il medesimo valore fiscale, senza dunque alcun salto di imposta.
L’articolata operazione straordinaria che forma oggetto dell’interpello n. 68 riguarda due distinte società immobiliari, Alfa e Beta, ciascuna delle quali ha una compagine sociale speculare, composta dai gruppi famigliari «Caio» (50%) e «Sempronio» (50%).
Le due società svolgono attività immobiliare in parte gestendo immobili propri in parte immobili di terzi e con destinazioni differenti (immobili strumentali per natura e case-vacanze).
Alfa si scinde avendo come beneficiaria Beta e quest’ultima pure si scinde avendo come beneficiaria Alfa. Entrambe le società sono rivestono dunque la qualifica sia di scissa che di beneficiaria (scissione reciproca). La scissione di Alfa fa uscire dalla compagine tutti e solo i soci del gruppo «Sempronio» (sicché restano soci di Alfa scissa tutti e solo i soci del gruppo «Caio»), a cui solamente vengono assegnate le quote di Beta; la scissione di Beta fa uscire dalla compagine tutti e solo i soci del gruppo «Caio» (restando anche in questo caso soci solo i componenti del gruppo «Sempronio»), a cui vengono esclusivamente assegnate le quote della beneficiaria Alfa. A seguito della scissione incrociata e asimmetrica delle due società, Alfa avrà un patrimonio costituito in parte da beni «ex Beta» e, per soci, solo il gruppo «Caio». Beta, d’altro canto, acquisirà in patrimonio anche parte dei beni «ex Alfa» e avrà per soci solo il gruppo «Sempronio».
L’Agenzia, confermando precedenti interventi di prassi, in particolare quanto affermato nella risposta 36/2018 ( clicca qui per conulstarla ), sottolinea che la scissione asimmetrica è una ordinaria modalità di separazione di rami societari con attribuzione distinta ai componenti delle compagini societarie che proseguono così separatamente la propria attività di impresa. La scissione, anche asimmetrica, non genera alcun vantaggio fiscale indebito dato che i beni restano al medesimo valore che avevano nella scissa, per essere eventualmente tassati al momento della loro alienazione a terzi. Pertanto, anche la scissione asimmetrica e reciproca di due società non è censurabile in chiave antielusiva.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 68/2018