Controlli e liti

Niente accesso ai dati delle Entrate sui contenziosi in corso

Le nuove regole previste dal provvedimento del direttore delle Entrate sull’accesso ai documenti

di Antonio Iorio

Tante esclusioni per gli accessi ai documenti dei procedimenti tributari delle Entrate, possibilità di richiedere la pubblicazione nel sito di documenti obbligatori e di controllare le attività pubbliche svolte. Sono queste alcune delle disposizioni del provvedimento di ieri del direttore dell’Agenzia con il quale ha regolamentato l’accesso documentale, civico semplice e generalizzato.

Il provvedimento ha il dichiarato fine di coordinare l’esercizio dei diritti di accesso da parte dei cittadini interessati, relativamente ai dati ed ai documenti formati o detenuti al momento della richiesta da parte dell’Agenzia.

Accesso documentale. È il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. I legittimati a tale richiesta sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale legato al documento per il quale è richiesto l’accesso.

Anche le pubbliche amministrazioni possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

L’accesso documentale può riguardare i documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e a tal fine è necessaria la presentazione di un’istanza motivata.

L’Ufficio competente, una volta verificata la richiesta, deve dare comunicazione ad eventuali controinteressati, i quali entro 10 giorni posso presentare motivata opposizione.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso è notificato uno specifico atto con l’indicazione del responsabile e la sede presso cui prendere visione dei documenti ovvero ottenerne copia. In caso di rigetto l’interessato può proporre ricorso al Tar.

Nel provvedimento sono poi elencati i casi in cui i documenti sono sottratti al diritto di accesso tra i quali ci sono quelli coperti da segreto di Stato, professionale, d’ufficio, ecc; i documenti relativi ai procedimenti tributari non conclusi, così come quelli relativi ad attività specifiche degli uffici.

Accesso civico semplice. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Agenzia abbia omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo. La richiesta può essere proposta da chiunque senza necessità di alcuna motivazione. A tal fine è prevista la compilazione di uno specifico modulo da inoltrare tramite posta elettronica.

In caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla richiesta, l’organo competente pubblica il documento sul sito internet comunicandolo al richiedente. In caso contrario, la struttura competente informerà l’interessato con specifico atto motivato per il rigetto.

Accesso civico generalizzato. È un diritto volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione del cittadino nell’attività svolta. Il provvedimento esclude tuttavia la possibilità di richieste massive che abbiano ad oggetto l’acquisizione di un numero irragionevole di dati o documenti; l’accesso può anche essere negato se l’Agenzia rischia un pregiudizio nello svolgimento della propria attività.

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