Imposte

Niente accise sui carburanti per le navi da crociera ferme

La circolare 20 delle Dogane riconosce l’esenzione in caso di stazionamento forzoso fino al termine dello stato di emergenza Covid

Esenzione dalle accise per le navi da crociera in stazionamento forzoso a causa dell’emergenza Covid-19 e che tuttavia permangono armate nelle località portuali, in condizioni di pronta navigazione.

L’agenzia Dogane e Monopoli (Adm) sceglie con la circolare 20/D/2021 di assistere le grandi imprese che sono state (ed in buona parte sono ancora) gravemente penalizzate dalla pandemia. Le navi con le quali l’attività crocieristica viene svolta, infatti, sono rimaste ferme in sosta forzosa per lunghi periodi e, al contempo, hanno dovuto operare approvvigionamenti di carburante, almeno per alimentare i motori e consentire il funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature di bordo in continuità anche durante lo stazionamento. Queste forniture, in regime ordinario, potrebbero essere considerate imponibili poiché, a rigore, l’esenzione da accisa di accisa di cui al punto 3 della tabella A allegata al Dlgs 504/95 è riservata alla navigazione nelle acque marine unionali.

E tuttavia, nell’assunto che questi rifornimenti siano «direttamente commisurati e funzionali all’esecuzione di quelle operazioni univocamente preordinate all’immediata ripresa della navigazione marittima avente ad oggetto prestazioni di servizi a titolo oneroso, secondo la serie sistematica di collegamenti organizzati su rotte predefinite», con la circolare 20/D/2021, Adm ha disposto che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, «per i predetti rifornimenti a tutte le navi da crociera in sosta forzosa come sopra caratterizzata, si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da accisa di cui al paragrafo 3, tabella A, Testo unico delle accise».

Il provvedimento in argomento, di sicuro sostegno per l’economia, suscita non poche riflessioni.

Anzitutto, si potrebbe considerare il principio in parola applicabile ad ogni ipotesi di rifornimento commerciale e, dunque, non univocamente destinato alle attività delle navi da crociera, forse estensibile per lo meno a tutte le ipotesi di attività ferme per disposizione autoritativa in conseguenza del lockdown generalizzato.

Oltre a ciò, si potrebbe altresì riconsiderare il tema dello stallo in mare, in generale, per tutte le attività di controllo, manutenzione, lavorazioni, avarie che possono occorrere e che, nel tempo, hanno generato dubbi circa la necessità di applicazione dell’accisa o meno.

Restano dubbi generali, invece, per l’esportazione, che pure potrebbe essere ammissibile con soglie temporali di tolleranza circa il tempo di partenza di una nave, se si vuole assumere di fatto abrogato l’articolo 254 del Testo unico delle leggi doganali.

Se per le esenzioni unionali, che per alcuni versi hanno anche posto l’Italia in infrazione Ue, l’applicazione delle regole di base è certa, diverso è il tema export, dove si registrano prassi operative molto variabili.

Resta poi il warning delle Dogane sul fatto che le forniture in argomento devono essere in esenzione solo se strettamente necessarie alle finalità sopra richiamate ed eseguite in ossequio a tutte le formalità di settore previste dal Dm 225/2015, compreso lo scarico di prodotto con sistemi di misurazione standardizzata come dalla determina 30354/18.

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