Adempimenti

Niente bollo sui contratti di tirocinio anche per tutto il 2022

La legge di Bilancio estende l’esenzione già prevista dal decreto Sostegni

di Marco Magrini

Le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento anche nell’anno 2022 possono essere stipulate senza il pagamento dell’imposta di bollo. Lo prevede l’articolo 1, comma 731 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022). L’agevolazione introdotta - inzialmente fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), per effetto dell’estensione dell’esenzione stabilita dall’articolo 25 della tabella allegato B al Dpr 642/1972, si applica ai contratti stipulati fra le parti per la realizzazione di tirocini.

Le convenzioni esenti

Gli atti indicati dalla norma sono quelli relativi ai tirocini di formazione e di orientamento (articolo 18 della legge 196/1997). Questa disposizione prevede la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno completato il percorso della scuola dell’obbligo. Oltre ai tirocini extracurriculari, la cui disciplina è demandata alle Regioni e alle Province autonome, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro, seppure il richiamo della norma non sia chiarissimo sulla portata dell’applicabilità, l’agevolazione ricomprende anche le convenzioni per i tirocini curriculari rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati a integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro.

La disciplina dei tirocini curriculari è rimessa ai regolamenti degli istituti scolastici o delle università e da loro promossi oltre agli enti di formazione accreditati e la relativa base normativa, seppure definita dall’articolo 10, comma 5, lettera a) del Dm 270/2004, in merito agli obiettivi ed attività formative rimanda al Dm 142/1998 il quale all’articolo 7, comma 1, lettera d) contempla in modo specifico la categoria degli «studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario». L’obiettivo della norma agevolativa deve pertanto ricomprendere i contratti e convenzioni stipulate nel corso del 2021 per tirocini curriculari ed extracurriculari.

Decorrenza dell’agevolazione

La norma che fissa l’agevolazione è entrata in vigore a decorrere dal 22 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2021 e si applicherà senza soluzione di continuità fino agli atti posti in essere entro il 31 dicembre 2022.

Contenuto dell’atto

Per gli atti relativi ai tirocini, formati nel periodo di vigenza dell’esenzione, è opportuno indicare nel testo o a margine che gli stessi godono dell’esenzione da imposta di bollo inserendo il richiamo alla norma di esenzione del Dl Sostegni al fine di escludere dubbi e legittimare il comportamento tenuto.

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