Imposte

Niente bollo sulle istanze per i contributi emergenziali

La risposta a interpello 187/2023 riconduce la casistica all’agevolazione stabilita dal decreto Aiuti quater

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Le istanze relative alle domande di contributo conseguenti alla ricognizione dei danni subiti per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive e per il sostegno alla popolazione, presentate dai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, non sono soggette a imposta di bollo.

L’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 187/2023, riconduce la casistica all’agevolazione stabilita dal decreto Aiuti quater. Infatti l’articolo 12, comma 3, del Dl 176/2022 ha introdotto l’articolo 8-ter della tabella allegato B al Dpr 642/1972 dove si prevede l’esenzione da imposta di bollo sulle domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità.

L’esenzione sull’istanza opera, a condizione che vi sia un nesso di causalità con l’evento, proprio nell’ottica di semplificazione nei contesti in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni.

La presenza della norma agevolativa nell’impianto specifico delle ipotesi di esenzione della tabella B allegata al Testo unico dell’imposta di bollo, elimina la necessità della presenza di un richiamo all’agevolazione all’interno delle disposizioni legislative emergenziali emanate di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.

Come nel caso prospettato nell’interpello trova infatti applicazione l’esenzione alle istanze e alle domande di contributo ogni volta che la dichiarazione dello stato di emergenza deriva da apposita ordinanza.

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