Imposte

Niente bollo sulle quietanze anche per sanzioni diverse da violazioni del Codice della strada

La risposta a interpello 330 estende l’area dell’esenzione mentre la risposta 332 sottolinea che l’imposta è sempre dovuta sui contratti di appalto pubblici anche da parte di operatori economici esteri

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Le quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sia per violazione delle disposizioni del codice della strada sia per altre violazioni di tipo diverso sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto. È invece sempre dovuta l’imposta di bollo sui contratti di appalto pubblici anche da parte di operatori economici esteri e può essere pagata con bonifico bancario. Questa la sintesi delle conclusioni rilevabili dalle due risposte ad interpello del 10 settembre 2020 dell’agenzia delle Entrate 330 e 332.

Quietanze sanzioni amministrative
La risposta 330 conferma il precedente orientamento della risoluzione 25/E/16 dove la stessa agenzia delle Entrate aveva precisato l’esenzione dal bollo delle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada in base all’articolo 5, comma 4 della tabella B, allegata al Dpr 642/72, in quanto trattasi di atti ricompresi nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali. Vengono ritenute riconducibili alla stessa disposizione esentativa anche le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, in quanto relative a contravvenzioni a norme extratributarie a cui conseguono sanzioni irrogate da parte degli organi competenti, nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi (articolo 33 della legge 689/81). Questo consente di trarre il principio di esenzione applicabile anche a tutte le fattispecie relative ad atti e copie relativi a procedimenti di riscossione delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza (ex Ipab riordinate dal Dlgs 207/01) e di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dei concessionari del servizio nazionale di riscossione. Il pagamento delle sanzioni con il modello F23 comporta la compilazione del campo 6 con il codice dell’ufficio od ente al quale deve essere riferito il versamento.

Imposta di bollo operatori esteri
La risposta 332, in relazione ai documenti relativi ai procedimenti di gara di cui al codice dei contratti pubblici che si svolgono tramite piattaforme telematiche di negoziazione della pubblica amministrazione, conferma l’applicazione dell’imposta di bollo (compresi i contratti di appalto, articolo 2 tariffa allegata al Dpr 642/72). Gli operatori economici non residenti in Italia che risultano aggiudicatari sono tenuti al pagamento dell’imposta derogando però dalle previsioni delle ordinarie modalità di assolvimento previste dall’articolo 3 del Dpr 642/1972 per ovviare, oltre al resto, alle difficoltà ad esempio derivanti dall’assenza di un codice fiscale rilasciato in Italia. In luogo del modello F23 o del contrassegno telematico e non potendo utilizzare il servizio @e.bollo, il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario a favore del bilancio dello Stato utilizzando l’Iban pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate.

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