Niente bollo sulla richiesta al Comune per il rimborso del servizio mensa
La risposta a interpello 227: l’imposta non si applica in assenza di un provvedimento amministrativo
Niente imposta di bollo nell’istanza per il rimborso del servizio di mensa scolastica rivolto dal cittadino al Comune quando, in conclusione, produce unicamente la restituzione delle somme versate senza l’emanazione di un provvedimento amministrativo. La risposta a interpello 227/2021 nell’affrontare il quesito dell’ente locale chiarisce il profilo di debenza dell’imposta in riferimento sia alle istanze, sia agli ordinativi di pagamento che vi derivano.
Istanze con bollo
L’imposta di bollo di 16 euro per foglio sulle istanze rivolte alla pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1 della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/72) trova applicazione fino dall’origine quando le stesse costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo che si conclude con l’emanazione di un provvedimento da parte dell’ente ricevente. Costituisce eccezione il caso in cui l’istanza, con i relativi allegati, abbia ad oggetto la sospensione ed il rimborso di qualsiasi tributo per cui opera l’esenzione da bollo stabilita dall’articolo 5, comma 5 della tabella allegato B al Dpr 642/72. L’esenzione deve trovare tassativa evidenza nelle norme di legge specifiche fra cui le fattispecie segnalate dalla predetta tabella B, senza alcuna interpretazione analogica o estensiva.
Va detto che per il caso esaminato l’Agenzia delle entrate non ha dato particolare risalto al precedente interpretativo della risoluzione 98/E/09: in quell’occasione l’orientamento aveva stabilito l’applicabilità del bollo ad una istanza di rimborso della tariffa per il servizio di depurazione delle acque quale corrispettivo privo della natura tributaria senza valutare la presenza o meno del provvedimento amministrativo a conclusione del procedimento innescato dall’istanza.
Istanze in carta libera
È invece da escludere l’applicabilità dell’imposta di bollo in tutte le occasioni in cui manca l’emanazione del provvedimento amministrativo a valle del processo conseguente all’istanza come nel caso oggetto dell’interpello. L’utente che aveva anticipato il corrispettivo del servizio di mensa al comune senza poterlo fruire a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da Covid-19, presenta la domanda tendente ad ottenere il rimborso in questione in carta libera. Opera infatti l’esenzione stabilita dall’articolo 14 tabella B allegata al Dpr 642/72 dal momento che l’istanza determina l’emissione di un mandato di pagamento per l’effettuazione del rimborso, come atto conclusivo esente da bollo in quanto relativo a somme imponibili Iva.
L’ordinativo di pagamento
Il mandato di pagamento emesso dal Comune è esente da imposta di bollo di 2 euro in ragione del fatto che ha per oggetto la restituzione dell’anticipazione di corrispettivi del servizio mensa che sono rilevanti Iva e quindi concerne l’accreditamento di somme in relazione alla previsione dell’articolo 26 del Dpr 633/72. Si applica infatti l’articolo 6 della tabella B del Testo unico del bollo che esenta dall’imposta, in modo assoluto, le fatture e altri documenti di cui all’articolo 13 della tariffa parte prima, che riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva applicando il principio di alternatività.