Imposte

Niente bonus di 100 euro per i lavoratori all’estero

La risposta a interpello 271 ribadisce che il premio è riservato a chi a marzo 2020 ha garantito la presenza nel luogo di lavoro

di Marco Magrini

Il premio di 100 euro, previsto dall’articolo 63 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), non spetta ai dipendenti assunti con sede di lavoro all’estero in quanto i lavoratori erogano la propria prestazione al datore di lavoro fuori dal territorio dello Stato italiano. La ratio dell’agevolazione si lega infatti al presupposto che vengano remunerati con il premio, esente da imposizione, i lavoratori che, nel mese di marzo 2020, hanno garantito la loro presenza nel luogo di lavoro in Italia affrontando così i disagi negli spostamenti derivati dalla presenza della situazione epidemiologica da Covid-19 sul territorio italiano. Con la risposta ad interpello 271/2021 l’agenzia delle Entrate conferma in toto la linea interpretativa fissata dalla risposta 5.5 della circolare 11/E/20.

Il caso

La domanda è stata posta da un ministero in conseguenza della richiesta di corresponsione del premio ricevuta, tramite le organizzazioni sindacali, da parte dei propri impiegati a contratto assunti dagli uffici della rete diplomatico-consolare all’estero e operanti stabilmente presso gli uffici.

Ambito territoriale

La norma da cui deriva il diritto per i lavoratori dipendenti di percepire il premio in esame, emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata in Italia, si basa su specifici presupposti e fra questi, in primo luogo, l’ambito territoriale nazionale che caratterizza il beneficio fiscale introdotto dall’articolo 63 del Dl 18/2020.

Lavoro in sede

Il sostituto non può erogare il premio se la prestazione lavorativa non sia stata resa nel mese di marzo 2020 in modo ordinario attraverso la presenza nel luogo di lavoro, anche se in trasferta presso clienti o in missione o presso sedi secondarie dell’impresa o ente. Non spetta il premio in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa sia stata erogata senza la presenza, ad esempio con modalità smart working.

Lavoro all’estero

La prestazione lavorativa resa in una sede all’estero del datore di lavoro, seppure possa essere stata caratterizzata dalla presenza fisica del lavoratore in quel contesto, è carente del requisito del disagio sopportato nel territorio italiano che costituisce precondizione per il riconoscimento del premio.

I sostituti d’imposta che erroneamente avessero già pagato il premio ai propri dipendenti non possono porre riparo all’errore attraverso le operazioni di conguaglio 2020 ormai concluse: dovranno recuperare l’erogazione indebita presso il sostituito provvedendo altresì al riversamento con ravvedimento dell’imposta ove compensata.

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