Niente bonus del 110% per la sostituzione degli infissi e l’installazione della pompa di calore
Opere finalizzate al risparmio energetico
Il superbonus del 110% non si rende applicabile nel caso di specie. La sostituzione degli infissi e l’installazione delle pompe di calore in una bifamiliare, senza rifare il cappotto e l’impianto di risaldamento centralizzato, fruiscono della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it), in quanto opere idonee a conseguire risparmio energetico che, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, rientrano tra quelle per cui è possibile optare, nei limiti del 50%, e in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta (articolo 119 e 121 del decreto - legge 34/2020). In pratica, si paga con bonifico bancario o postale solo il restante 50%. Non si applica, invece, il superbonus al 110% in quanto non si realizza contestualmente il cappotto dell’edificio o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale già esistente nel caso di specie.
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