Niente bonus sui beni 4.0 concessi in leasing dalla banca
Non spetta l’iperammortamento agli intermediari finanziari per i beni 4.0 concessi in «locazione operativa». Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2/2020 diffuso ieri, le cui conclusioni devono ritenersi applicabili anche al credito di imposta introdotto dalla legge 160/2019. In questi casi, infatti, l’intermediario finanziario non effettua un vero investimento sopportandone i rischi in senso proprio, ma una operazione a garanzia del rischio di credito assunto.
Il principio di diritto n. 2 del 2020 fornisce un rilevante chiarimento circa l’ambito soggettivo dell’iperammortamento con riguardo ai beni concessi in locazione a terzi. La spettanza dell’agevolazione riguarda le imprese che acquisiscono i beni 4.0 a titolo di proprietà o in locazione finanziaria. Nel caso di locazione operativa o noleggio, l’agevolazione può spettare, ricorrendo i requisiti di legge, solo per l’impresa concedente.
La circolare 4/E/2017 ha al riguardo stabilito che l’iperammortamento sarà fruibile solo a condizione che la locazione operativa o il noleggio costituiscano l’attività abitualmente svolta dall’impresa concedente.
La finalità della agevolazione è infatti quella di incentivare investimenti direttamente effettuati per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa: nel caso, l’attività industriale di servizi di noleggio o locazione. I soggetti a cui spetta l’iperammortamento sono dunque le imprese che effettuano investimenti in senso proprio sopportandone i rischi.
Nel caso in cui la locazione operativa sia posta in essere da banche o intermediari finanziari si deve giungere a diverse conclusioni, dato che l’acquisizione dei beni non si ricollega allo svolgimento di una attività di noleggio svolta quale attività tipica del concedente, ma alla funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. L’intermediario finanziario non potrà dunque usufruire del beneficio mancando un reale investimento finalizzato ad essere utilizzato per la produzione dei ricavi da noleggio o locazione.
A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia richiama le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia secondo cui agli intermediari finanziari è consentito lo svolgimento dell’attività di «leasing operativo» anche in via prevalente solo al ricorrere di determinate condizioni, tra cui l’obbligo di prevedere contrattualmente il trasferimento ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato, il che testimonia la causa finanziaria della locazione e dunque l’impossibilità di configurare l’intermediario quale soggetto investitore destinatario dell’agevolazione.
Il principio di diritto n. 2 ricorda infine che l’iperammortamento per i beni dati a noleggio richiede che sia il noleggiante che il noleggiatore siano potenzialmente in grado di soddisfare il requisito dell’interconnessione secondo il “paradigma 4.0”, nell’ambito del rispettivo processo di produzione. Cosa evidentemente non possibile per una banca.
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 2/2020