Niente cessione del credito d’imposta per l’acquisto del box auto
La risposta è negativa. La cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione è prevista solo per i lavori di risparmio energetico (sia sulle singole unità che sui condomini) e per i lavori antisismici eseguiti sui condomini (sulle parti strutturali degli edifici condominiali (articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio 2017, articolo 16 decreto legge 63/2013; articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 14 decreto legge 63/2013). Viceversa, la stessa possibilità è esclusa nel caso di acquisto di box pertinenziale per il quale valgono le regole generali. In particolare, l’acquisto del box pertinenziale consente l’applicazione della detrazione del 50% per le spese di realizzazione attestate dall’impresa costruttrice (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it). La detrazione, tuttavia, si applica solo in presenza di capienza Irpef in capo del soggetto che effettivamente sostiene le spese a prescindere dall’intestazione dell’immobile. In caso di incapienza la detrazione si perde fermo restando il diritto a detrarsi le quote decennali residue negli anni successivi in caso di capienza sopravvenuta. Nell circolare 7/E del 2018 è stato precisato che è possibile che beneficiario della detrazione sia un soggetto diverso dall’intestatario del box purchè si annoti nelle fatture i dati fiscali dell’effettivo beneficiario. In caso poi di successivo trasferimento del box, le quote residue di detrazione si trasferiscono sempre all’acquirente, salva l’opzione nel rogito del cedente per il mantenimento del diritto in capo al venditore.