Adempimenti

Appalti, non tutti i beni del committente giustificano il controllo delle ritenute

Vanno distinti i macchinari che qualificano il servizio dell’appaltatore

(AdobeStock)

di Luca Gaiani

L’utilizzo di beni strumentali del committente non fa scattare la norma sul controllo delle ritenute se si tratta di beni che non qualificano il servizio reso dall’appaltatore. È questo il principio che si trae da un passaggio della circolare 1/E/2020, anche se sarebbe opportuno che l’Agenzia lo esplicitasse ulteriormente. Dovrebbe ad esempio non essere rilevante l’impiego quali “beni strumentali” dei locali del committente ove il servizio viene reso ovvero di scaffalature e attrezzature in cui si movimenta o si lavora la merce.

Le quattro condizioni
A ridosso della prima scadenza di lunedì 24 febbraio (quinto giorno lavorativo successivo al 17), entro cui le imprese appaltatrici devono consegnare ai committenti, in mancanza di Durf, la documentazione delle retribuzioni pagate e delle ritenute effettuate a gennaio, sono ancora molti gli interrogativi che riguardano l’esistenza dei diversi requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto 124/2019.

La norma stabilisce quattro diverse condizioni che, come riconosciuto dalla circolare 1/E/2020 (par. 3.2.), devono essere congiuntamente verificate affinché si applichi l’obbligo dei committenti di richiedere e verificare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuato dalle imprese a cui è stata affidata l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio.

Il rapporto deve avere un corrispettivo complessivo che supera 200mila euro nell’anno solare; deve trattarsi di servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera; le attività del prestatore devono essere svolte in una delle sedi in cui opera il committente; il prestatore deve utilizzare beni strumentali posseduti o comunque riconducibili al committente. Mancando anche una sola delle quattro condizioni, la disposizione non troverà applicazione.

Beni del committente
Con riguardo all’ultimo dei requisiti sopra indicati, l’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E/2020, ha precisato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. Pertanto, se il bene è condotto in locazione o noleggio dall’appaltatore, come ad esempio avviene nei casi di servizi di logistica svolti in immobili assunti in affitto dall’impresa prestatrice, la norma non si applicherà, ancorché, nel corrispettivo del servizio, sia inserita una quota a copertura degli oneri in esame.

La circolare ha inoltre chiarito che, qualora i lavoratori della impresa appaltatrice impieghino beni di quest’ultima, non farà scattare la norma l’utilizzo occasionale di beni del committente, che non sono indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.

Questa affermazione lascia aperti taluni interrogativi. Ci si chiede se l’occasionalità nell’utilizzo costituisca requisito che si aggiunge a quello di beni “non indispensabili”, ovvero se si tratti di un mero rafforzativo, interpretazione a nostro avviso preferibile. Ogni qual volta i beni del committente, che vengono utilizzati nel servizio, non sono essenziali per l’attività del prestatore (cioè non la qualificano), la condizione non dovrebbe ritenersi verificata anche se l'utilizzo è ripetuto. Ad esempio, per un servizio di vigilanza svolto esclusivamente con attrezzature dell’appaltatore (armi, radiotelefoni, autovetture, fotocamere, ecc.), l’impiego di un locale in cui si riposa il personale di guardia, situato presso la sede del committente, non dovrebbe ritenersi rilevante. Analogamente, l’impresa che movimenta beni (servizi di logistica o di facchinaggio) presso uno stabilimento del committente con propri beni (muletti, pale, ecc.) non sarà tenuta agli obblighi in questione per il solo fatto di riporre e/o prelevare la merce nelle scaffalature di proprietà del committente, ovvero per l’uso di spogliatoi del committente, che non sono beni che qualificano l'attività svolta dal prestatore.

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