Imposte

Niente credito d’imposta per gli affitti dei negozi nei centri commerciali

La circolare 8/E ribadisce l’applicazione solo agli immobili in categoria C/1. Sono esclusi quindi i D/8

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di Gianluca Dan

La circolare 8/E/2020 risponde, confermando letteralmente il testo dell’articolo 65 del Decreto cura Italia, alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibile estensione del credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, spettante alle imprese conduttrici di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Alla domanda se il credito d’imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D/8 risponde che l’articolo 65 del Dl 18/2020 espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

In altri termini il credito d’imposta spetta solo ai conduttori che esercitano la loro attività nei negozi e botteghe ove per una definizione degli stessi si può risalire alle datate circolari 127/1939 e 146/1939 e successive che fanno riferimento ai locali o gruppi di locali dove si effettua la vendita di merci, prodotti, derrate o dove si prestano servizi, quali quelli tipici della ristorazione con i bar e ristoranti o i servizi alla persona come i barbieri e parrucchiere. Generalmente i negozi e le botteghe, che potremmo definire esercizi commerciali di vicinato, hanno accesso diretto dalla strada pubblica e normalmente sono ubicate al piano terra dei fabbricati.

La categoria D/8 comprende invece i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Gli immobili classificabili nella categoria D/8 vanno dai capannoni industriali destinati alla conservazione dei surgelati ai centri commerciali o ai supermercati e ipermercati.

Pertanto l’inclusione di un immobile in una categoria catastale differente da quella C/1 determina l’esclusione dalla possibilità di usufruire del relativo credito d’imposta. Spesso i conduttori non sono nemmeno a conoscenza della classificazione catastale dell’immobile in cui svolgono l’attività, devono quindi accertarsi, controllando la destinazione catastale nel contratto di locazione o se questo non lo cita, chiedendo alla proprietà.

Si può affermare che la risposta n. 3.2 relativa alla tipologia di immobili è tecnicamente corretta in quanto fedele al testo letterale dell’articolo 65 del Dl 18/2020 mentre la precedente risposta n. 3.1, relativa al pagamento del canone pattuito, fa un “salto” logico passando dalla formulazione letterale della norma che si riferisce al canone relativo al mese di marzo, senza altre indicazioni, alla relazione tecnica che contempla le «spese sostenute» introducendo quindi un concetto di cassa per la fruizione del credito d’imposta (si veda l’articolo di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi su Nt+ Fisco).

In altri termini il credito d’imposta, secondo l’interpretazione della circolare 8/2020, spetta solo a coloro che hanno pagato o che pagheranno il canone del mese di marzo. Chi pagherà il canone di marzo in ritardo, ad esempio a giugno, potrà usufruire del credito successivamente al pagamento. Se questa dev’essere la corretta lettura della norma, per evitare possibili contestazioni, sarebbe bene che in sede di conversione del Dl 18/2020 venisse recepito tale orientamento anche normativamente.

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