Niente esterometro per la fattura spedita tramite lo Sdi
L’integrazione non darà origine ad alcuna comunicazione (TD19)
Dalla descrizione della fattispecie si ritiene che la fattura ricevuta tramite Sdi sia una fattura elettronica per la quale il soggetto estero Amazon Lussemburgo abbia provveduto a registrarsi allo Sdi. Pertanto in relazione alla sua validità per l’esterometro la stessa sembra perfettamente soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015 per il quale nel caso in cui si riceva una fattura elettronica il destinatario non deve fare l'esterometro. Per quanto riguarda i fini Iva, ipotizzando che si tratta di beni consegnati in Italia e già esistenti in Italia il soggetto ricevente la fattura elettronica deve integrarla ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72 registrando l’operazione sia in Iva vendita che in Iva acquisti in regime di reverse charge con indicazione della partita Iva lussemburghese, perché l’identificativo Iva italiano non ha alcun valore ai fini dell'imposta. Ai fini dell’esterometro ribadiamo l'integrazione non darà origine ad alcuna comunicazione (TD19).
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