Adempimenti

La liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020 preclude il fondo perduto

Tris di risposte a interpello: sotto i riflettori anche il calcolo dei ricavi massimi dei distributori di carburante e l’ammissione per l’immobiliare che gestisce anche case vacanza

di Federico Gavioli

Tre nuove risposte delle Entrate a istanze di interpello sul contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020) il cui termine di presentazione della domanda è scaduto lo scorso 13 agosto (24 agosto nel caso di istanza presentata da erede).

I distributori di carburante
La risposta 477/2020 riguarda la casistica di una società consortile di distributori di carburanti che, in relazione al limite di 5 milioni di euro per accedere al contributo a fondo perduto, chiede se sia possibile applicare ai suoi ricavi, il disposto dell’articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973, il quale dispone che «per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni».

Nel caso in esame l’Agenzia accorda il suo assenso richiamando il contenuto della circolare 15/E/2020. Per le Entrate la soglia massima dei ricavi di cui al comma 2, dell’articolo 25 del Dl 34/2020, può essere determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore di tali beni, con le medesime modalità con cui la società consortile istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al comma 10, dell’articolo 18, del Dpr 600/1973.

Società immobiliare che gestisce anche case vacanza
Con la risposta 478/2020 le Entrate hanno affrontato la questione di una società attiva nel fitto e gestione di immobili di proprietà che ha avviato, nel novembre del 2019, una seconda attività caratterizzata sostanzialmente dalla gestione di una casa vacanza. A seguito della pandemia derivante dal Covid-19, tutte le prenotazioni già acquisite per la stagione primaverile ed estiva sono state cancellate provocando una notevole illiquidità aziendale; la crisi creatasi ha, inoltre, provocato un’estrema difficoltà nell’incasso dei canoni di locazione relativi all’attività principale e storica svolta dalla società. Il dubbio della società istante è quello di sapere se sia possibile usufruire del contributo a fondo perduto contenuto nel decreto Rilancio nella misura minima prevista, in quanto l’attività di gestione di una casa vacanza è da ritenersi «nuova attività», ancorché esercitata dalla stessa società già attiva.

L’agenzia delle Entrate nel rispondere positivamente al quesito evidenzia che , con la circolare 22/E/2020, sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto in argomento. In particolare, nella citata circolare, al paragrafo 2.3, è stato chiarito che «un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4, dell’articolo 25 del decreto Rilancio».

Liquidazione societaria avviata dopo il 31 gennaio 2020
Con la risposta 476/2020 le Entrate hanno chiarito che sono ammessi alla richiesta del contributo, i soggetti la cui fase di liquidazione societaria sia stata avviata successivamente alla data del 31 gennaio 2020. Nel caso del soggetto istante poiché la fase di liquidazione non è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020, non è consentita la fruizione del contributo a fondo perduto.

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