Imposte

Niente imposta sugli immobili per le aree a verde pubbliche attrezzato

di Luca Benigni e Marco Tiberti

L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta per le aree comprese in una zona destinata dal piano regolatore generale (Prg) a verde pubblico attrezzato. Tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati l’edificabilità, facendo mancare ex lege il presupposto dell’imposta. È poi illegittima la compensazione edificatoria, finchè non risulta concluso l’iter amministrativo di individuazione e assegnazione dei terreni di «atterraggio». Così la Ctr Lazio nella sentenza 6873/01/2017 (presidente Terrinoni, relatore Molino).

Il contenzioso
Una società di capitali viene accertata dall’amministrazione per il 2007, a causa del mancato versamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) su un’area di proprietà della società per un importo di circa 60mila euro. La società ricorre adducendo come motivo principale la mancanza del presupposto impositivo oggettivo poiché l’area è caratterizzata da inedificabilità assoluta per effetto di vincolo sopravvenuto. Il possesso di un’area per sua natura inedificabile non può infatti essere considerato ai fini dell’assoggettamento a Ici.
L’Amministrazione resiste, basando la pretesa tributaria su due distinti livelli:

a) in capo alla società sussiste il presupposto impositivo in quanto non rileva il vincolo;

b) è irrilevante la perdita del carattere edificatorio delle aree originarie (cosiddette di «decollo»), poichè la capacità edificatoria si trasferisce sulle aree di «atterraggio» in base al meccanismo di compensazione.

La decisione
Entrambi i giudici di merito danno ragione alla società. In particolare, secondo la Ctr un’area destinata dal piano regolatore generale (Prg) a verde pubblico attrezzato è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto l’area gode quindi di un vincolo di inedificabilità assoluta che rende illegittima la richiesta tributaria dell’amministrazione.

Inoltre, neppure le compensazioni urbanistiche giustificano la pretesa creditoria dell’amministrazione in quanto, ai fini dell’individuazione e della quantificazione del valore economico, il procedimento amministrativo di assegnazione dei terreni di “atterraggio” deve prima essersi concluso. Pertanto, finché il diritto edificatorio rimane sospeso, non risulta neppure individuabile il diritto reale di proprietà sulle nuove aree, difettando la condizione di possesso dell’area fabbricabile che rappresenta il presupposto dell’Ici.

Ctr Lazio, sentenza 6873/01/2017

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