Niente imposta sulla pubblicità per il pannello «prossima apertura» nel centro commerciale
Non sconta l’imposta pubblicitaria il pannello immesso nei locali del centro commerciale per segnalare la futura apertura di tre negozi perché manca il presupposto impositivo ossia qualsiasi tipologia di messaggio teso a promuovere beni e/o servizi. Infatti tali pannelli sono infatti semplicemente utilizzati per fini estetici, ovvero per precludere al pubblico la vista di locali ancora in fase di allestimento e per indicare la data di futura apertura. Così la Ctr Piemonte, sentenza 1347/1/18 ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
Per i giudici piemontesi, l’imposta pubblicitaria pretesa dalla società incaricata dal Comune all’accertamento e riscossione del tributo è infondata, come risulta dalla corretta esegesi normativa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del Decreto legislativo 507 del 1993, il presupposto per l’imposizione è dato dalla presenza di un messaggio teso a promuovere un determinato bene e/o servizio, ovvero un messaggio teso a migliorare l’immagine di un determinato soggetto. Pertanto, gli striscioni esposti all’interno di un centro commerciale volti a segnalare la futura apertura di tre negozi non promuovono nulla, e quindi non pagano l’imposta pubblicitaria.
La vicenda
Una Spa utilizza degli striscioni per segnalare, all’interno di un centro commerciale, la prossima apertura di tre negozi. Ma la società, incaricata dall’Ente locale all’accertamento e riscossione dell’imposta pubblicitaria, ritiene che tali pannelli recano messaggio pubblicitario, e quindi emana nell’ottobre 2014 avviso di accertamento della relativa imposta per oltre 3mila e 800 euro. La Spa si oppone con ricorso in Ctp, perché manca il presupposto impositivo giacché nessun prodotto e/o servizio è pubblicizzato. Il giudice di prima cure da ragione alla contribuente, ma la resistente società concessionaria non demorde e promuove appello depositato nell’ottobre 2017.
Ctr Piemonte, sentenza 1347/01/2018