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Niente Imu sulla casa all’ex moglie affidataria dei figli minori

L’assegnazione con la sentenza di divorzio

di Pasquale Mirto

La domanda

Un soggetto ha ottenuto nella sentenza di divorzio la disposizione di lasciare la casa di cui possiede il 50% alla ex moglie e ai figli. Ne compra un’altra nello stesso comune e la adibisce a propria residenza e abitazione principale. Considerato che questo soggetto può godere ai fini Imu della detrazione per prima casa sulla nuova abitazione, deve pagare pro quota per il 50% l’Imu come seconda abitazione sulla casa a disposizione della ex moglie e dei figli? Oppure, visto l’uso esclusivo della stessa come loro abitazione principale, può essere esente dal versamento?
T. M. – Frosinone

Va premesso che la disciplina Imu, sul punto, ha subito una radicale modifica a decorrere dal 2020, con l’introduzione della “nuova” Imu, disciplinata dalla legge 160/2019. Fino al 2019 la normativa disponeva l’assimilazione, ex lege, all’abitazione principale dell’immobile assegnato dal giudice della separazione all’ex coniuge. Quindi l’abitazione posseduta dal lettore al 50% con l’ex moglie era da considerare esente. Dal 2020 la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario ma al “genitore affidatario” (articolo 1, comma 741, lettera c, punto 4, legge 160/2019). Pertanto, oggi è assimilato all’abitazione principale l’immobile assegnato al genitore affidatario dei figli. Ifel, la fondazione dell’associaziona nazionale comuni d’Italia (Anci), ricorda nelle faq, frequently asked questions, sulla nuova Imu del 6 marzo 2020, che le disposizioni in merito all’assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (articolo 337-sexies del Codice civile) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave (articolo 337 septies del Codice civile). In particolare, ad avviso di Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale), in presenza di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può porsi la necessità di continuare il mantenimento della casa familiare, ma ciò non avviene in virtù della qualifica di “genitore affidatario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla rilevando la circostanza che fiscalmente si tratti di figlio “a carico”. Sullo stesso solco si pone il Dipartimento delle finanze, con il documento «Rilievi imposta municipale propria (Imu)». In conclusione, il lettore potrà non corrispondere l’Imu solo se il proprio figlio è minorenne, maggiorenne portatore di handicap grave, perché in questo caso la ex moglie può essere qualificata “genitore affidataria”.

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