Adempimenti

Niente indennità ai professionisti con reddito oltre 50mila euro

Il decreto che stanzia i 600 euro per i professionisti è in attesa di pubblicazione

Da domani 1° aprile 2020 anche i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno presentare richiesta dell’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. È in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale ( che ha già ottenuto il nullaosta della Ragioneria) che destina quota parte del «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia al sostegno del reddito di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto di privato di previdenza obbligatoria diversi dall’Inps. Il sostegno, come per gli altri contribuenti Inps, è pari a 600 euro ed è previsto per il solo mese di marzo, ma si differenzia dalle altre forme di indennità previste dal Dl poiché fissa, in questo caso anche dei precisi limiti di reddito al disopra dei quali il bonus è precluso. Essa spetta infatti ai soli professionisti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2018:

un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;

un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria e abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Le domande possono essere presentate - entro il 30 aprile 2020 - solo dagli iscritti che risultano in regola con gli obblighi contributivi 2019 che non hanno inoltrato per il medesimo motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Il sostegno non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.

Le singole istanze vanno predisposte seguendo il tracciato che sarà predisposto dai singoli enti previdenziali. L’utente che ne farà richiesta dovrà autocertificare il possesso dei requisiti; nella singola istanza dovrà essere indicato l’Iban del conto corrente del professionista per l’accreditamento dell’importo legato al beneficio e la copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Va puntualizzato che il reddito a cui fare riferimento per definire la spettanza o meno del bonus è riferito al periodo d’imposta 2018 (e non al 2019 ancora da chiudere) e attiene al “reddito complessivo” (articolo 8 del Tuir) che comprende anche gli altri redditi avente diversa natura rispetto a quelli professionali.

Infine il decreto dice chiaramente che bisogna aver adempiuto ai soli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019, lasciando implicitamente intendere che eventuali inadempienze relative a annualità precedenti potrebbero essere eventualmente tollerate.

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