Niente Irap per gli agricoltori
I soggetti che operano nel settore agricolo per la prima volta dall’anno 2016 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), non devono assolvere l’Irap e pertanto non devono presentare la relativa dichiarazione.
L’esenzione dall’imposta regionale si applica a tutti i soggetti che operano nel settore agricolo indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime applicato ai fini delle imposte dirette (ad esempio, non occorre avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto). Il presupposto è quello di svolgere le attività rientranti potenzialmente nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir. Si tratta delle attività di coltivazione dei terreni, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni e le attività connesse di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli compresi nel dm 13 febbraio 2015. Quindi ad esempio anche una società per azioni che coltiva cereali pur essendo tassata a bilancio non paga l’Irap.
Fino al 2015, l’articolo 3, comma 1, lettera d) del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 includeva tra i soggetti passivi Irap anche i produttori agricoli; tuttavia, il comma 1 dell’articolo 45 prevedeva per questi soggetti, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota nella misura ridotta dell’1,9% in luogo di quella ordinaria del 3,9 per cento. In sostanza ora sono esclusi da Irap i soggetti che fino allo scorso anno usufruivano della aliquota ridotta del 1,9 per cento.
La circolare 4 giugno 1998, n. 141, emanata a seguito della introduzione dell’imposta regionale delle attività produttive, stabiliva le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,9 per cento. In particolare, l’aliquota agevolata si applicava al valore della produzione generato dall’esercizio di una attività rientrante nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir, oppure per la quota ivi rientrante, indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima compresa la ipotesi in cui il soggetto operasse in altro settore.
Attività senza reddito agrario
Al contrario, per le attività che, pur essendo agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, non rientrano nel reddito agrario e alle quali in passato si applicava l’aliquota ordinaria del 3,9%, l’imposta regionale continua ad applicarsi.
Si tratta delle attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari; in questo caso il valore della produzione imponibile corrisponde al numero degli animali allevati in eccedenza; inoltre vi rientrano l’attività agrituristica e quelle connesse di produzione di beni (esclusi dal dm 2015) e di servizi di cui all’articolo 56 bis del Tuir. Infine l’Irap è dovuta sul valore della produzione di energia elettrica per la parte che eccede la franchigia e la tariffa incentivante (articolo 1, comma 423 legge n. 266/20015); in questo caso il reddito è pari al 25% dei ricavi eccedenti e l’Irap può essere determinata con il criterio forfetario (articolo 17, comma 2, dlgs n. 446/1997).
Le società cooperative
L’aliquota ridotta, inoltre, si applica anche alle cooperative e loro consorzi che trasformano, e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati in prevalenza dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall’allevamento di animali (circolare agenzia delle Entrate n. 141/1998). L’esenzione opera per le cooperative agricole di cui all’articolo 10 del dpr n. 601/73 ed in particolare quelle che svolgono le attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. Quindi le cooperative che operano a valle della compagine sociale nel senso che ricevono i prodotti dai soci, rientrando nell’articolo 10 del dpr n. 601/73 sono escluse da Irap. Rientrano in questa fattispecie a nostro parere anche le cooperative che procedono alla sola vendita dei prodotti senza svolgere processi di manipolazione o trasformazione dei prodotti. Invece le coop agricole che operano a monte della compagine sociale e cioé quelle che provvedono a prestare servizi e cedere beni ai soci, devono assolvere l’imposta regionale.