Imposte

Niente Iva agevolata per alimenti e bevande venduti sulle navi

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La somministrazione di alimenti e bevande e l’animazione a bordo delle motonavi da traffico per il trasporto urbano sono un servizio complesso e soggetto all’aliquota Iva del 22%. Con la risposta ad interpello n. 225 di ieri, l’agenzia delle Entrate ha sicuramente reso l’estate meno piacevole a quanti operano nel settore del trasporto marittimo urbano o comunque ha troncato sul nascere l’idea di qualche operatore di rendere più piacevoli i trasferimenti urbani.

Il quesito sul quale l’amministrazione finanziaria è stata chiamata a pronunciarsi ha riguardato la possibilità di considerare o meno accessorie al trasporto urbano e, quindi, di beneficiare o meno dello stesso regime Iva agevolato, una serie di attività che vanno dalla somministrazione di bevande ai passeggeri, alla descrizione sommaria dei luoghi da parte del personale di bordo, dall’aperitivo al servizio navetta.

In tema di accessorietà, come è noto, il dibattito è sempre vivo, essendo molto labile il confine tra il caso in cui si è in presenza di un’operazione che possa ritenersi quale «mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale» (Corte di Cassazione, sentenza del 16 novembre 2011, n. 24049) e il caso in cui, pur essendo collegata all’operazione principale, l’operazione non rientri in tale definizione.

Nel caso in specie, l’agenzia non ritiene che il fine delle attività su indicate sia quello di integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale del trasporto. La conclusione, tuttavia, non è nel senso di considerarle separatamente ai fini dell’Iva, ciascuna secondo il proprio regime, ma al contrario, il servizio reso è inteso complesso ed unitario, ed è assoggettato all’aliquota più alta del 22%.

A suo sostegno, l’amministrazione finanziaria richiama il costante orientamento della Corte di Giustizia (ex multis, la recente sentenza del 18 gennaio 2019, causa C-463/16) per cui una prestazione è considerata accessoria ad una principale quando non costituisce per il consumatore un fine a sé stante, bensì la si intende come «mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore».

Ovviamente, la disciplina del mero trasporto, del resto da poco modificata con la legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 33 a 35), rimane invariata. Sicchè, si applica l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di trasporto urbano di persone con mezzi adibiti al servizio taxi, quali gondole o motoscafi; aliquota Iva del 5% per il trasporto urbano mediante mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, che non siano taxi; Iva al 10% per le prestazioni di trasporto urbano di persone con mezzi diversi da quelli precedenti, nonché per le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 225/2019

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