Niente Iva sulle mascherine importate dallo Stato
L’imposta ha un peso rilevante in questa fase su chi fa acquisti di dispositivi di protezione
Iva sull’acquisto di beni per il sostegno all'emergenza sanitaria con impatto differenziato. È il caso, ad esempio, di respiratori polmonari o mascherine, che scontano un'aliquota ordinaria del 22% o dei dispositivi medici assoggettati a quella del 10 per cento. L'imposta ha un peso rilevante in questa fase per chi acquista, ad esempio, dispositivi di protezione personale (mascherine, camici) da industrie italiane per poi donarli a ospedali o enti non profit.
Le imprese produttrici
L’impatto Iva cambia se entrano in gioco le imprese produttrici. In questo caso, infatti, scatta un’ipotesi di esenzione per le cessioni gratuite a favore sia di enti pubblici, Onlus, associazioni riconosciute o fondazioni aventi finalità assistenziali sia delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi (articolo 10, nota 12 e 13 Dpr 633/72).
Se i beni destinati a contrastare l’emergenza sanitaria provengono dall’estero si ha un impatto ancora diverso. I dazi doganali non si applicano (articolo 57, regolamento 1186/09) per tutti gli apparecchi utilizzati a scopo di ricerca o trattamenti medici, sia in caso di donazione da un soggetto extra-Ue sia nell’ipotesi in cui siano acquistati e importati da ospedali o enti di ricerca italiani, purché con fondi forniti da un ente filantropico o con contributi volontari.
I diversi casi
Ai fini Iva il discorso si fa piu complesso. La norma interna esclude l’applicazione Iva per i beni importati attraverso donazioni a enti pubblici, enti non profit aventi finalità assistenziali e di ricerca scientifica (ivi incluse le strutture ospedaliere) o a favore di popolazioni colpite da calamità (articolo 68 Dpr 633/72).
Resterebbero assoggettati a Iva gli acquisti da operatori esteri degli strumenti da parte degli ospedali, anche se effettuati con somme provenienti da raccolte fondi.
Tenuto conto di questo quadro generale il tema che interessa molti operatori in questa fase, tuttavia, è capire se sussistono soluzioni per attenuare l’impatto Iva sui beni destinati all’emergenza.
Le importazioni
Nel caso delle importazioni una specifica forma di esenzione Iva di carattere straordinario è prevista dall’articolo 51 direttiva 132/09; riguarda i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti, sia se distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi sul territorio di uno o più Stati membri, sia se messi gratuitamente a disposizione di queste ultime. Si tratta, tuttavia, di una disposizione che, in attesa di autorizzazione, può essere applicata, già da ora, in via provvisoria (agenzia delle Dogane, direttiva del 17 marzo).
Sul fronte degli acquisti interni invece, oltre alle disposizioni citate, non vi sarebbe possibilità di escludere in via generalizzata l’applicazione Iva per fronteggiare l’emergenza.
L’ipotesi alternativa
Un’alternativa potrebbe essere l’introduzione, nei prossimi decreti, di una misura simile a quella dell’articolo 76 del Dlgs 117/17 per l’acquisto di ambulanze. Con la concessione al venditore di un credito d’imposta pari all’Iva applicabile.