Imposte

Niente nota di variazione in caso di contratti sciolti durante il concordato

Secondo la risposta a interpello 268/23, va però corrisposto l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti

Emissione della nota di variazione preclusa in caso di scioglimento dei contratti durante la procedura di concordato, se è stato corrisposto l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nella risposta 268 del 29 marzo. In dettaglio, l’articolo 169-bis della Legge fallimentare prevede che il soggetto che si trovi in una procedura concorsuale di concordato preventivo, possa chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso di concordato.

È previsto in tali casi, che la controparte abbia diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.Lo scioglimento dei contratti in essere dipende dalla volontà del solo contraente soggetto alla procedura, avallata dal giudice competente, e prescinde da eventuali inadempimenti. Tale fattispecie non ha effetto retroattivo, né restitutorio delle prestazioni eseguite e dà luogo ad un indennizzo “concorsuale”, ossia da soddisfare come credito anteriore al concordato. Escluso anche che il cessionario/committente, quando soggetto passivo di imposta, debba emettere fattura per documentarne la ricezione.

Il quesito posto dall’istante riguardava la possibilità di includere la pronuncia di scioglimento dei contratti tra gli eventi che permettono l’emissione di note di variazione e, nel caso, quale fosse il periodo entro il quale emetterle e se per l’emissione vige il termine annuale previsto dal comma 3 dell’articolo 26 del decreto Iva.Le Entrate ricordano che l’istituto dello scioglimento del contratto costituisce una facoltà di natura potestativa messa a disposizione del debitore e le fatture che certificano i corrispettivi percepiti prima dello scioglimento dei contratti, possono essere oggetto di variazione ove ricorrano le ipotesi, ad esempio, di mancato pagamento, o se l’operazione viene meno in tutto o in parte. Resta fermo in questo caso il limite di un anno per l’emissione della nota di variazione, ricorrendo all’interno della procedura un’ipotesi di revoca o risoluzione del contratto, che non soggiace alle vicende della procedura stessa e non rientra quindi nelle ipotesi di emissione della nota di variazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 26.

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