Niente obbligo di fattura o ricevuta per i servizi social a clienti finali
Le società che prestano servizi elettronici, come ad esempio la progettazione e realizzazione di un portale o di un sito, effettuati nei confronti di committenti italiani privati consumatori, sono esonerate, non solo dall’obbligo di emissione della fattura, ma anche da quello di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Tuttavia è consentito, per i committenti che lo richiedono e non agiscono in veste di soggetti passivi Iva, certificare l’operazione con l’emissione della ricevuta fiscale purché, quest’ultima, contenga tutti i requisiti previsti dalla normativa. Tra l’altro, la ricevuta fiscale può essere trasmessa anche tramite email, qualora il documento informatico abbia contenuto e forma identico a quello del documento analogico da cui è tratto e rispetta le prescrizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale. Il chiarimento arriva dalla risposta all’istanza di interpello n. 96 di ieri dell’agenzia delle Entrate.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’agenzia riguardava la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di certificare, in relazione al servizio di gestione di profili ed attività accessorie per Instagram, le relative prestazioni mediante l’emissione di ricevute fiscali in luogo dell’ordinaria fattura.
In pratica l’istante, in un’ottica di semplificazione, chiede se sia corretto assolvere agli obblighi fiscali mediante l’emissione, al momento dell’incasso del singolo servizio, della ricevuta fiscale e compilazione del foglio dei corrispettivi giornalieri.
Nella risposta l’agenzia, richiamando le nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva, sottolinea che con il Dm del 27 ottobre 2015 il ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto l’esonero dall’obbligo di certificazione i corrispettivi relativi a servizi di commercio elettronico resi nei confronti di soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Quindi, i servizi prestati per la gestione dei profili Instagram, se resi a privati consumatori residenti o stabiliti in Italia, restano esclusi dall’obbligo di certificazione, fatto salvo che il cliente non lo richieda espressamente.
Infine, il documento di prassi chiarisce che se i servizi rappresentati nell’istanza venissero forniti a clienti privati residenti in altri stati membri dell’Unione europea sarebbe possibile avvalersi, alternativamente, al cosiddetto MOSS. Questa procedura permette al soggetto passivo di trasmettere telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettuare i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri stati membri.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 96/2018