Diritto

Dl Semplificazioni in Gazzetta: niente penali alle imprese per i ritardi causa Covid

Nel Dl 76/2020 liquidità entro 15 giorni alle società impegnate in appalti avviati

di Giuseppe Latour

Scudo della forza maggiore potenziato, per evitare le penali. Riconoscimento degli extra-costi legati all’emergenza sanitaria. E una dose di liquidità immediata, da riconoscere nel giro di un mese alle imprese che abbiano lavori avviati. Sono tre misure che il decreto semplificazioni, Dl 76/2020, pubblicato giovedì sera sulla Gazzetta Ufficiale come annunciato dal premier Giuseppe Conte in un post su facebook, manda immediatamente a regime. E che hanno tutte l’obiettivo di rispondere a problemi urgenti degli operatori, alle prese con le conseguenze del Covid-19.

Appalti

Le novità del decreto legge arrivano nel contesto di un provvedimento parecchio complesso, che comprende una lista molto vasta di alleggerimenti. Sul fronte degli appalti, sia grandi che piccoli, ci sono diverse deroghe alle procedure ordinarie, con una corsia preferenziale per quelli legati all’emergenza: per loro c’è una sorta di “burocrazia zero”, con la possibilità di dribblare tutte le regole ordinarie, con la sola eccezione di quelle penali.

Edilizia privata

Ci sono, poi, interventi in materia di edilizia privata, con facilitazioni per le demolizioni con ricostruzione. E ci sono le novità in materia di Via e Conferenza di servizi. Oltre alla riforma dell’abuso d’ufficio e della responsabilità erariale e il rinvio di alcune semplificazioni previste dallo Sblocca cantieri.

Effetto Covid-19

Tra gli interventi di applicazione più immediata c’è un pacchetto legato agli appalti nell’emergenza. Viene così esclusa, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento della crisi sanitaria, la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi.

Si tratta di una precisazione importante, perché le norme approvate finora si prestavano a interpretazioni diverse. Il provvedimento, infatti, si innesta sugli interventi con i quali sono state indicate alle imprese misure di contenimento: ci sono i decreti 6/2020 e 19/2020, con i relativi decreti di attuazione. Ma ci sono anche i protocolli concordati con le parti sociali.

Su questa base è arrivato l’articolo 91 del Dl cura Italia (18/2020), per il quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutato come base per escludere la responsabilità delle imprese. Una definizione in qualche modo ambigua, che ora viene profondamente rivista.

Il decreto semplificazioni spiega, infatti, che qualora le misure di contenimento impediscano «anche solo parzialmente» il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, questo «costituisce causa di forza maggiore». Qualora vengano sforati i termini, allora, questa circostanza non sarà imputabile all’esecutore. Vengono, così, sterilizzati gli effetti di tutte quelle regole che stanno portando a un’esecuzione rallentata negli appalti: il distanziamento, le turnazioni, l’affollamento ridotto degli spazi, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Costi adeguamento

Non è la sola novità che va in questa direzione. Lo stesso decreto prevede, infatti, che i maggiori costi legati all’adeguamento alle norme di contenimento dell’emergenza non saranno sopportati dalle imprese. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e i relativi costi extra saranno riconosciuti, «a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento». Oppure utilizzando le economie legate ai ribassi d’asta. Il loro pagamento avviene nel quadro del primo stato di avanzamento lavori successivo all’aggiornamento del piano di sicurezza.

Stato avanzamento lavori

Infine, c’è una misura che prevede un’iniezione straordinaria di liquidità per le imprese che abbiano appalti avviati. Al momento della pubblicazione del decreto, al massimo entro quindici giorni, il direttore dei lavori dovrà fotografare lo stato di avanzamento del cantiere, con l’emissione di un Sal con relativo certificato di pagamento. Entro altri quindici giorni (quindi, in totale nel giro di un mese) l’impresa incasserà così un pagamento anticipato e non programmato.

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