Niente precompilata Iva nel 2022 per i commercianti al minuto
Esclusione dalla fase sperimentale per chi usa il sistema della ventilazione. Liquidazioni periodiche limitata alle operazioni realizzate dal 1° luglio 2021
Avvio sperimentale della messa a disposizione delle bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche con platea dei destinatari assolutamente ristretta, limitata per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2021 ai contribuenti trimestrali per opzione, cui si affiancheranno per il 2022, coloro che liquidano l’Iva per cassa.
Oltre alle esclusioni legate alle modalità di liquidazione dell’imposta, alcune specifiche categorie di operatori non riceveranno comunque, per la restante parte del 2021 e per tutto il 2022, le bozze di tali documenti. Le ragioni vanno ricercate innanzitutto nelle regole che disciplinano la certificazione fiscale delle operazioni in quanto la predisposizione delle bozze origina proprio dall’utilizzo diretto dei dati strutturati ritraibili dalle fatture elettroniche transitate tramite SdI e dai corrispettivi telematici.
Questa regola costituisce il motivo per cui, ad esempio, restano esclusi sin dall’inizio e per tutto il 2022 tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie i quali, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. Analogamente restano esclusi, e per gli stessi periodi, i commercianti al minuto quando trasmettano i corrispettivi senza distinzione di aliquote ripartendone il relativo ammontare utilizzano il metodo della ventilazione dei corrispettivi: questa situazione impedisce, sino a quando non sarà adottata in via obbligatoria dal 1° ottobre 2021 la nuova versione del tracciato dati per i corrispettivi, di distinguere le operazioni per aliquote Iva non potendo, di conseguenza, alimentare in maniera puntuale i registri stessi. Non saranno inoltre prodotte le bozze dei registri e delle liquidazioni periodiche per l’anno di imposta 2021, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° luglio 2021 in avanti, e per il 2022 né per coloro che trasmettono corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, né per chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Allo stesso modo esclusi risultano essere anche i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva.
Sono esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Sarà la stessa agenzia delle Entrate a individuare i soggetti destinatari delle bozze dei documenti Iva sulla base delle informazioni in possesso alla data del 30 giugno 2021.
Tuttavia i contribuenti, nel corso del periodo sperimentale e quindi sino a fine 2022, possono comunque segnalare, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti prescritti, e cioè avere optato per la liquidazione trimestrale e non ricadere tre le categorie soggettive individuate.
Ad esempio i soggetti passivi Iva che iniziano l’attività dopo il 30 giugno 2021 potrebbero segnalare la propria situazione al fisco e ottenere così il rilascio entro il 13 settembre prossimo delle prime bozze per il terzo trimestre dell’anno solare 2021.
I DATI UTILIZZATI
1 - Registri Iva
- fatture elettroniche emesse: con data di consegna, o di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; fatture elettroniche ricevute: consegnate al cliente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- fatturePa emesse: con data di ricezione o attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- esterometro: data di notifica dell'avvenuta trasmissione alle Entrate antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- bolletta doganale: dati comunicati da Entrate così da tenerne conto in fase di modifica e integrazione delle bozze.
2 - Liquidazioni periodiche
- dati per redazione Registri Iva;
- comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
- liquidazioni relative ai trimestri precedenti;
- dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta precedente.