Niente prelievo sulla riserva di utili da fusione già tassata
Gli effetti della distribuzione ai soci
La questione prospettata è assimilabile, ai fini della risposta, a un caso di trasformazione omogenea progressiva, vale a dire di trasformazione da società di persone a società di capitali.
In questa ipotesi, le riserve di utili già tassate per trasparenza in capo ai soci delle società di persone non devono essere assoggettate a tassazione in capo agli stessi in caso di distribuzione, come stabilito dall’articolo 170, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
Ciò, a patto che precedentemente si sia provveduto a:
O iscriverle nel bilancio della società di capitale risultante dall’operazione straordinaria;
O indicarne la relativa origine.
Tuttavia, è necessario sottolineare che gli utili tassati in capo ai soci ante-trasformazione e attribuiti agli stessi dopo la trasformazione sotto forma di distribuzione di dividendi, pur non concorrendo alla formazione del reddito dei soci medesimi, riducono il costo fiscale della partecipazione «fino a concorrenza dei redditi già imputati» (ex articolo 68, comma 6, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). A livello operativo, queste tipologie di riserve devono essere indicate nel Modello Redditi Sc in corrispondenza del rigo riservato alle “Riserve ex articolo 170, comma 3” Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. In particolare, devono essere indicate:
O le riserve costituite prima della incorporazione disciplinata dall’articolo 170, comma 3, Tuir, con utili imputati ai soci in ragione delle previsioni contenute nell’articolo 5 del Tuir (escluse quelle in sospensione d’imposta) ed iscritte in bilancio con l’indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa;
O i decrementi delle riserve di utili originati per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell’imputazione delle stesse a capitale che non comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 6, articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (in quest’ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RS130).
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