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Niente realizzo controllato per l’usufrutto su partecipazioni di minoranza

La risposta a interpello 381 conferma i precedenti in quanto l’oggetto dello scambio è un diritto e non una partecipazione

di Alessandro Germani

Il realizzo controllato non si applica al conferimento (qualificato) di un diritto di usufrutto in una newco integralmente partecipata dal conferente, in quanto oggetto dello scambio è un diritto e non una partecipazione. Questa è la risposta 381/2020 sulla scia di precedenti pronunce.

L’istante possiede il diritto di usufrutto del 29% del capitale di una Sapa A con nuda proprietà al coniuge e ai figli. Da qui parte una ramificazione di partecipazioni in società, da B fino ad E, che si qualificano tutte quali holding industriali ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir, ad eccezione di E che si configura come operativa. L’istante intende procedere ad una riorganizzazione delle partecipazioni del proprio ramo familiare mediante il conferimento dell’usufrutto detenuto sulle azioni della società A ad una newco dallo stesso interamente partecipata. E detenendo un diritto di usufrutto del 29% si domanda se sia applicabile la speciale disposizione del comma 2-bis, che amplia il realizzo controllato – e quindi la neutralità del conferimento – al conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata, superiori al 2% o al 20% (come diritti di voto) oppure al 5% o al 25% (rispetto al capitale) a seconda che siano quotate o meno.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del Tuir non implica la neutralità fiscale in quanto il conferimento resta realizzativo (circolare 33/E/2010). Ma le quote ricevute in cambio dal conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Se dunque il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita, si genera una neutralità indotta senza emersione di plusvalenze. Tale norma è legata al fatto che si acquisisca, o si incrementi (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo. La neutralità indotta è stato estesa, ad opera del Dl 34/ 2019, con l’introduzione del comma 2-bis, in presenza delle soglie di minoranza qualificata già viste purché il conferimento sia indirizzato ad una società, nuova o esistente, integralmente posseduta dal conferente.

Le Entrate puntualizzano che essendo la norma rubricata “scambi di partecipazioni” e riferendosi il comma 2-bis alle partecipazioni conferite, ciò implica necessariamente che i conferimenti in questione abbiano ad oggetto delle partecipazioni e non dei diritti di godimento quale l’usufrutto. È questo l’aspetto dirimente per l’Agenzia che non consente di applicare al caso di specie il realizzo controllato.

La risposta è in linea con altre pronunce. Nella risposta 147 del 20 maggio 2019 l’Agenzia aveva dato il via libera ad un’operazione ex articolo 177, comma 2, del Tuir perché il controllo veniva raggiunto mediante il conferimento sia della nuda proprietà sia dell’usufrutto. In senso conforme e su una medesima fattispecie si veda anche la risposta 290 del 22 luglio 2019.