Imposte

Niente regime impatriati con la scelta del forfettario

L’opzione del lavoratore autonomo per la flat tax nell’anno di trasferimento preclusiva per i successivi

di Alessandra Caputo

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfettario non può avvalersi del regime previsto per gli impatriati. Lo precisa la risposta a interpello 460/2022 delle Entrate.

Il tema dell’incompatibilità tra il regime forfettario e il regime degli impatriati era già stato analizzato con la circolare 33/E/2020 (richiamata, infatti, dalla risposta in commento).
Si ricorda, anzitutto, che il «regime speciale per lavoratori impatriati» è disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 e consiste in una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. In particolare, l’agevolazione consiste nel fatto che i redditi di lavoro dipendente e assimilato e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Considerato che questa agevolazione è applicabile ai soli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicarla ai redditi prodotti nell’ambito del regime forfettario che sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo. La scelta del regime forfettario nell’anno di trasferimento preclude, quindi, l’opzione per il regime degli impatriati, anche per gli anni successivi.

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