Imposte

Niente rimborso Iva al soggetto estero per le operazioni rilevanti in Italia

Cassazione, occorre procedere all’applicazione delle regole di territorialità in relazione ai singoli servizi

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Non spetta il rimborso dell’Iva nazionale addebitata a un soggetto estero in presenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia. È quanto afferma la sentenza 19634/2020 della Cassazione del 21 settembre, relativa al rimborso dell’imposta assolta in Italia da una società comunitaria che effettuava operazioni consistenti nella concessione in locazione di piazzole di sosta (per campeggiatori) ubicate in territorio nazionale.

Riprendendo le conclusioni di una serie di sentenze del giugno 2019 (la pronuncia richiama la sentenza 16539/2019), i giudici confermano che occorre procedere all’applicazione delle regole di territorialità in relazione ai singoli servizi. Nella fattispecie (come meglio si coglie dalla lettura della citata sentenza 16539), l’invocata unitarietà del servizio reso dalla società estera - che l’istante vorrebbe ricondurre alla regola generale di territorialità dell’allora articolo 7, comma 3, del decreto Iva con conseguente irrilevanza delle operazioni nel territorio dello Stato e dunque senza effetti preclusivi per il rimborso - è tuttavia rigettata dal collegio giudicante.

Per quanto non sia dato affermarlo con certezza, i giudici si sono verosimilmente riportati all’accertamento di fatto compiuto nelle cause già precedentemente risolte, per concludere che lo svolgimento di ulteriore attività nello Stato di residenza della società (organizzazione di soggiorni turistici in tende da campeggio e case mobili) non è idoneo a obliterare l’intervenuta esecuzione di prestazioni immobiliari territorialmente rilevanti in Italia, (allora) ex articolo 7, comma 4, lettera a). Il che è sufficiente, stanti le regole vigenti all’epoca dei fatti sui rimborsi a non residenti (articolo 38-ter del Dpr 633/1972), a rigettare l’istanza dell’operatore. Peraltro, una vicenda simile potrebbe presentarsi anche alla luce della disciplina sui rimborsi “transfrontalieri” in vigore a partire dal 2010.

In base all’articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972, applicabile al rimborso in favore di soggetti stabiliti in altri Stati Ue, infatti, l’effettuazione di prestazioni relative a beni immobili ubicati in Italia non è di ostacolo al rimborso, ma solo nel caso in cui tali operazioni siano soggette a inversione contabile. Ciò può essere, però, se si tratta di servizi resi a soggetti passivi stabiliti in Italia (come tali in grado di applicare il reverse charge), circostanza non riscontrabile se la locazione di piazzole è eseguita in favore di soggetti privati. In tale ultimo caso, il soggetto estero dovrebbe pertanto assumere una posizione Iva in Italia per fatturare le prestazioni della specie ai privati (ovunque residenti) e, ragionevolmente, sarebbe con tale partita Iva che si potrebbe ottenere il recupero dell’imposta, nelle forme della detrazione o del rimborso secondo le regole nazionali.

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