Niente ritenuta d’acconto al creditore in regime forfettario
Pignoramento
Si ritiene che il soggetto tenuto al pagamento non debba operare la ritenuta se il creditore si qualifica come un contribuente forfettario. La stessa circolare 8/E del 2 marzo 2011 chiarisce che non è obbligo del terzo pagatore eseguire indagini per verificare se la ritenuta d’acconto è adempimento dovuto o meno ma poi aggiunge: «sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata». Quindi, sarà cura del professionista creditore documentare al terzo pagatore il proprio status, al fine di evitare di subire una ritenuta che non va mai operata nei confronti di soggetti in regime forfettario.
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