L'esperto rispondeImposte

Niente ritenuta d’acconto al creditore in regime forfettario

Pignoramento

di Paolo Meneghetti

La domanda

Nel caso di somme da liquidare a seguito di procedura di pignoramento presso terzi in cui il creditore pignoratizio è un professionista che vanta crediti professionali e che ha aderito al regime forfettario di cui alla legge 190/2014, sui compensi corrisposti dal terzo erogatore al professionista va in ogni caso operata la ritenuta d’acconto del 20% come previsto dalla circolare 8/E del 2 marzo 2011, rivestendo il terzo erogatore la qualifica di sostituto di imposta ed anche in ossequio a quanto indicato al paragrafo 3.1 della stessa circolare, in cui viene fatto obbligo al creditore pignoratizio di dichiarare redditi e ritenute subite anche nel caso si tratti di redditi soggetti a imposta sostitutiva? Oppure, trattandosi di contribuente in regime forfettario, la ritenuta d’acconto del 20% non va operata nonostante si è in presenza delle condizioni per doverla operare vista la natura di compensi professionali dovuti a persona fisica da parte di un terzo erogatore nella veste di sostituto di imposta?
S. M. Salerno

Si ritiene che il soggetto tenuto al pagamento non debba operare la ritenuta se il creditore si qualifica come un contribuente forfettario. La stessa circolare 8/E del 2 marzo 2011 chiarisce che non è obbligo del terzo pagatore eseguire indagini per verificare se la ritenuta d’acconto è adempimento dovuto o meno ma poi aggiunge: «sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata». Quindi, sarà cura del professionista creditore documentare al terzo pagatore il proprio status, al fine di evitare di subire una ritenuta che non va mai operata nei confronti di soggetti in regime forfettario.

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