Imposte

Niente ritenuta sugli interessi per gli investitori qualificati

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

Un fondo d’investimento alternativo (Fia) chiuso che sottoscrive un prestito obbligazionario convertibile emesso da una società non quotata e non negoziato su mercati regolamentati ha diritto alla disapplicazione della ritenuta sugli interessi come investitore qualificato ex articolo 100 del Testo unico della finanza (Tuf). È questa la risposta 448 pubblicata ieri dalle Entrate sulla finanza alternativa, estendibile ad altre fattispecie quali i minibond e le cambiali finanziarie.

Il fondo è un soggetto passivo Ires ex articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir. Più in particolare, i redditi degli Oicr diversi da quelli immobiliari sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (comma 5-quinquies).

Il fondo ha investito in un prestito obbligazionario convertibile emesso da Gamma Spa in base all’articolo 2420-bis del Codice civile. L’obbligazione convertibile è uno strumento ibrido che accanto alla componente di debito dà la facoltà di convertire lo stesso in equity, come forma di finanza alternativa che consente di approcciare al mercato anziché ricorrere al classico intermediario bancario.

Dal punto di vista fiscale si considerano similari alle obbligazioni (articolo 44, comma 2, lettera c, del Tuir) i titoli che:

contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;

non danno alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente, né di controllo sulla gestione stessa.

L’Agenzia chiarisce che queste caratteristiche si desumono dal regolamento di emissione che, oltre ai punti di cui sopra, prevede interessi fissi al 3%, un rimborso integrale in caso di mancata conversione e comprende la verifica che il valore minimo di rimborso alla conversione sia pari al nominale. In generale, poi, sugli interessi e proventi da titoli obbligazionari si applica la ritenuta del 26% ex articolo 26 del Dpr 600/73. Tale ritenuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1. del Dlgs 239/96 si disapplica in caso:

di emissioni obbligazionarie dei grandi emittenti privati (banche e spa quotate);

di obbligazioni e titoli similari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società non quotate, o se non negoziati, purché detenuti da investitori qualificati ex articolo 100 del Tuf, individuati dal regolamento Consob intermediari (delibera 20307 del 2018).

In base all’allegato 3 del regolamento Consob, si distinguono gli investitori professionali di diritto (banche, assicurazioni, Oicr, fondi pensione) e quelli su richiesta. Per tutti il denominatore comune è la consapevolezza nelle decisioni d’investimento. Il Fia chiuso rientra nella lettera e) e quindi è un investitore qualificato che, come lordista, ha diritto alla disapplicazione dell’imposta sostitutiva. L’ulteriore aspetto chiarito è che i titoli siano sottoscritti e circolino solo presso investitori qualificati (circolare 29/E/14), condizione prevista espressamente dall’articolo 7 del regolamento di emissione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 448/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©