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Niente sport di contatto nelle associazioni non profit senza riconoscimento Coni

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Il Dpcm sulle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 13 ottobre interessa anche il mondo dello sport, della cultura e del non profit. Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, le cui “restrizioni” rimarranno in vigore per 30 giorni (13 novembre).

In primo luogo, il Dpcm vieta la possibilità di praticare gli sport da contatto (individuati con decreto ministeriale) a livello amatoriale, a meno che non siano praticati da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base e dalle associazioni e società dilettantistiche (Asd e Ssd) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Conu), dal Comitato italiano paralimpico (Cip). Con la conseguenza che non sembrerebbe possibile, in vigenza del Dpcm, svolgere sport di contatto nell’ambito di quelle associazioni non profit che non abbiano il riconoscimento Coni (si pensi, ad esempio, agli oratori o alle associazioni di promozione sociale o culturale). Rientrano in questa definizione sport come il basket, il calcetto o la pallavolo, ma anche ad esempio le discipline della danza sportiva, il pattinaggio o le arti marziali.

Gli enti sportivi, in ogni caso, dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di organizzazione delle attività: gli sport da contatto dovranno essere praticati nel rispetto non solo dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi) ma anche del decreto del ministero delle Politiche giovanili e dello sport del 13 ottobre 2020. Basti pensare ad esempio al caso del canottaggio, la cui disciplina potrà essere svolta esclusivamente in forma individuale.
Resta, invece, consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi (pubblici e privati) ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza)

Particolari accorgimenti per quanto concerne le competizioni sportive: consentita la presenza del pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale. Resta fermo che non potranno essere ospitati più di mille spettatori nel caso di competizioni all’aperto potrà essere di non oltre mille e 200 al chiuso. Analoghe restrizioni sono previste per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche. Dovranno essere rispettate, in ogni caso, le distanze di sicurezza nonché i protocolli/linee guida adottate.

Per quanto riguarda, invece, il mondo della cultura il servizio di apertura di musei e altri istituti sarà consentito a condizione che si provveda ad un ingresso contingentato dei visitatori o si riesca a rispettare il distanziamento sociale evitando assembramenti.

I centri culturali e sociali potranno rimanere aperti, purché le Regioni e le province autonome abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con le condizioni epidemiologiche del territorio e previa individuazione di precisi protocolli da rispettare.

Resta il dubbio in merito alla possibilità per gli enti non profit di indire riunioni e assemblee. In mancanza di un espresso riferimento contenuto nel Dpcm, che richiama i soli congressi, le sedi istituzionali sembrerebbero poter essere equiparate a luoghi “privati” con la conseguenza che sarebbe consigliabile la presenza di non più di sei persone. D’altro canto, non può non esimersi dall’evidenziare che, in vigenza dello stato di emergenza, gli enti non profit potranno eventualmente riunirsi in videoconferenza (anche ove questa modalità non sia prevista dallo Statuto), in virtù di quanto disposto dall’articolo 73, comma 4, del Dl 18/2020 (decreto cura Italia).