Imposte

Niente tassazione agevolata per la pensione complementare erogata in Svizzera

La risposta a interpello 471: tassazione agevolata al 15% applicabile solo in Italia e negli Stati comunitari interessati dalla direttiva Ue 2016/2341

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di Antonello Orlando

La risposta a interpello 471/2020 dell'agenzia delle Entrate si occupa del regime di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare erogate da un fondo di previdenza svizzero a un cittadino italiano che ha mantenuto la residenza fiscale nel nostro Paese, negando la tassazione di vantaggio prevista generalmente dal 2007 per i trattamenti liquidati dai nostri fondi pensioni.

Il cittadino italiano, nel quesito posto all'amministrazione finanziaria, riporta di essere residente in Svizzera, di prestarvi attività economica e di essere iscritto all'Aire. Tuttavia, dal momento che il suo nucleo familiare risiede a Milano, risulta fiscalmente residente in Italia, assoggettando a imposizione fiscale nel nostro Stato anche i redditi percepiti in Svizzera. Tale situazione ricorda parte delle conclusioni tratte dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello 294/2019 che, anche sulla base dei formulari Ocse delle convenzioni contro le doppie imposizioni, determina la residenza fiscale nel nostro Paese sulla base del centro degli interessi vitali e non solo su criteri formali come l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero.

Dal 2003 il lavoratore aveva aderito a un ente previdenziale svizzero complementare, definito di terzo pilastro con contestuale apertura di un conto corrente bancario dedicato all'accumulo dei contributi e dei relativi interessi. Tali contributi non sono stati dedotti dal lavoratore non rientrando nelle previsioni dell'articolo 10 comma lettera e-bis del Tuir, che consente la deduzione dal reddito fiscalmente imponibile, oltre alle forme previdenziali individuate dal Dlgs 252/2005, anche dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo elencati da uno specifico decreto del Mef.

Il lavoratore, avendo raggiunto l'età della pensione, ha percepito in Svizzera la prestazione sotto forma di capitale erogata dal fondo di previdenza di terzo pilastro e richiede all'Agenzia la corretta forma di tassazione in Italia. La proposta che viene avanzata nell'interpello da parte del contribuente è quella del regime di favore, con aliquota sostitutiva fra 15 e 9% prevista dal Dlgs 252/2005, all'articolo 11 comma 6.

Le Entrate, nella lunga disamina fornita in risposta all'istanza, ripercorrono i criteri di determinazione della residenza fiscale (con particolare riferimento alla circolare 9/2016), distinguendo le diverse forme di previdenza, obbligatorie e facoltative, presenti nell'ordinamento elvetico e concludono indicando, per la somma liquidata sotto forma di capitale, il regime di tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir che prevede fra le sue fattispecie la capitalizzazione delle pensioni, così come già sostenuto nella risoluzione 3/2020 sempre resa nei confronti di un contribuente a previdenza complementare svizzera.

L'Agenzia ha inoltre precisato che non possono essere applicate le disposizioni in materia di tassazione sostitutiva del 15% (ridotta di massimo il 6% nella misura dello 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre i primi 15) in quanto questa forma di prelievo fiscale agevolata può essere applicata alle prestazioni erogate, oltre che dai fondi di previdenza complementari istituiti in Italia alle condizioni della norma del 2005, ai fondi pensione istituiti negli Stati comunitari interessati dalla direttiva Ue 2016/2341 alle condizioni autorizzative e con precisi oneri di comunicazione anche a favore della Covip secondo la disciplina prevista dall'articolo 15-ter introdotto nel 2007 nel Dlgs 252/2005 e modificato, da ultimo dal Dlgs 147/2018.

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