Controlli e liti

No all’imposta di registro sulla clausola penale inserita nel contratto

ADOBESTOCK

di Angelo Busani

La clausola penale, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto in cui è inserita, non è espressione di capacità contributiva e quindi non è soggetta a imposta di registro. Questa la decisione di Ctp Pesaro n. 251 del 22 ottobre 2021 (presidente Gianni, relatore Bellitti), con la quale l’agenzia delle Entrate è stata altresì condannata a pagare le spese di giudizio.

Il tema della tassazione della penale è argomento annoso. Si tratta della pattuizione con la quale, ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile, le parti contraenti si accordano di pre-quantificare l’ammontare del risarcimento di un danno che eventualmente si verifichi in relazione a un inadempimento contrattuale. Nel caso esaminato dai giudici pesaresi, si trattava di un atto di compravendita in cui si stabiliva che la parte acquirente sarebbe stata immessa nel possesso del bene entro una certa data, pena il versamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo da parte del venditore, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fisco è sempre stato fermo sul punto che alla penale si deve intanto applicare l’imposta in misura fissa, in quanto pattuizione sospensivamente condizionata al verificarsi dell’evento che genera il risarcimento; salvo poi applicare l’imposta proporzionale del 3% (articolo 9, Dpr 131/1986) qualora l’evento dannoso si verifichi (risoluzione n. 310388 del 18 giugno 1990; nota Dre Lombardia del 12 luglio 2013; nota Dre Lazio n. 37916 del 16 maggio 2016). Anche la giurisprudenza e la prassi professionale si sono, per lungo tempo, acquietate su questa tesi (Ct II grado di Brindisi, 10 aprile 1984; Ctp Pavia, 22 marzo 2018; Ctr Lombardia, 28 maggio 2019).

Senonché, da ultimo, valorizzando la solida tesi civilistica (Cassazione 18779/2005 ) circa il carattere ancillare della penale rispetto al contratto cui accede, i giudici tributari di merito hanno imboccato la strada di ritenere la penale priva di contenuto imponibile (Ctr Lombardia, 1° settembre 2017; Ctp Varese, 17 gennaio 2019; Ctp Milano, 25 febbraio 2019; Ctp Brescia, 1° agosto 2019; Ctp Milano, 14 febbraio 2020; Ctr Lombardia, 22 giugno 2020; Ctp Varese, 29 settembre 2020; Ctp Milano, 6 novembre 2020).

Più in generale, il tema (che investe anche clausole simili, come quelle sulla delegazione di pagamento e sulla caparra penitenziale, o la clausola che attesta l’intervenuta compensazione tra un debito e un credito, o quella che prevede interessi di mora maggiorati nella locazione) è se siano soggette a imposta di registro le clausole che, se estratte dal contratto in cui sono inserite, non avrebbero “vita propria”, in quanto la loro accessorietà induce a ritenerle prive della caratteristica di essere espressive di capacità contributiva. Secondo questa tesi, sarebbe tassabile il contratto che, riferendosi a un contratto già stipulato, preveda una penale (la quale, in tal caso, in effetti vivrebbe “di vita propria”) nel caso di inadempimento del contratto di riferimento; ma non sarebbe tassabile la clausola che costituisca un segmento del contratto il cui adempimento è presidiato dalla penale stessa.

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