Professione

«No all’iscrizione dell’avvocato all’Inps»

di Federica Micardi

La corte d’Appello di Palermo prende di nuovo posizione sull’iscrizione “forzata” degli avvocati - soprattutto giovani - alla Gestione separata Inps, nota anche come operazione Poseidone. E, nonostante le recenti pronunce della Cassazione (30344 e 30345 del 18 dicembre 2017) siano di parere contrario, con la sentenza 622/2018 pubblicata ieri dà ragione al giovane avvocato che ritiene illegittima l’iscrizione retroattiva all’istituto nazionale di previdenza. L’iscrizione fatta dall’Inps era relativa al 2010 ed è stata comunicata il 22 giugno 2016. Il tribunale di Termini Imerese diede ragione all’avvocato e l’Inps decise di ricorrere in appello.

La Corte d’Appello di Palermo torna su questioni già trattate e mantiene costante il suo orientamento, sottolineando che la gestione separata Inps ha «natura residuale ed è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive», mentre la tesi dell’Inps tende ad estendere la portata della legge 335/1995, articolo 26.

Ma andiamo con ordine. La legge 111/2011, di interpretazione autentica della legge 335/95, precisa chi sono i lavoratori autonomi tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps: chi non è iscritto a un albo e chi pur essendo iscritto svolge «attività non soggette a un contributo». Una norma che si è “scontrata” con le regole della Cassa di previdenza forense che per alcuni anni (dal 2012 non è più così) aveva esonerato gli iscritti all’Albo degli avvocati dal versamento del contributo soggettivo se il loro reddito era al di sotto di una certa soglia. Restava, invece, a carico dell’avvocato il contributo integrativo.

I giudici palermitani sottolineano come la legge 2111/2011 parli di “contributo” senza specificare “soggettivo” e l’iscrizione forzata all’Inps obbligherebbe l’avvocato «a versare contemporaneamente due contribuzioni, sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi » violando il divieto di doppia contribuzione, dato che il contributo Inps include il contributo integrativo.

Per la Corte la Cassa forense è di primo pilastro ed ha un’autonomia che le ha consentito di esonerare dal contributo soggettivo una categoria di soggetti, almeno fino all’introduzione della legge 247/2012 «che ha reso per tutti (gli avvocati) obbligatoria l’iscrizione all’ente».

Corte d’Appello di Palermo, sentenza 622 del 13 luglio 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©