Controlli e liti

No aumenti da recidiva prima della definizione delle precedenti violazioni

Gli istituti del cumulo e della continuazione presto estesi agli istituti deflattivi

di Llaura Ambrosi e Antonio Iorio

Le sanzioni amministrative tributarie dovranno essere meno gravose e in linea con gli standard di altri Paesi europei.

In questo contesto sono particolarmente interessanti alcuni criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato con riferimento all’istituto della recidiva, del cumulo e della continuazione.

Per quanto concerne la recidiva attualmente l’articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/1997 prevede che la sanzione sia aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento operoso o acquiescenza (articoli 13, 16 e 17 del Dlgs 472/1997) o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Sono a tal proposito considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale aggravante possa scattare solo in presenza di precedente violazione divenuta definitiva in via giudiziale o per assenza di impugnazione.

Ciò nonostante l’agenzia delle Entrate continua ad applicare la maggiorazione anche in presenza di contestazioni degli anni precedenti non definitive.

La delega prevede ora espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, oltre che una migliore definizione delle ipotesi stesse di recidiva con particolare riferimento alle «violazioni della stessa indole».

Probabilmente senza prevedere un intervento normativo ad hoc sarebbe stato sufficiente che gli uffici si fossero adeguati alla giurisprudenza di legittimità.

Gli istituti del cumulo e della continuazione dovranno invece essere estesi agli istituti deflattivi (verosimilmente adesione e conciliazione). Attualmente, in presenza di definizione in adesione vengono applicate le sanzioni minime relative a ciascun tributo senza applicazione del cumulo e della continuazione.

Fanno eccezione soltanto violazioni relative al medesimo tributo per le quali le relative sanzioni beneficiano di tali istituti. In futuro pertanto con le nuove norme le sanzioni a seguito di applicazione di istituti deflattivi dovrebbero essere meno gravose

Da evidenziare infine che, per effetto della possibile generale riduzione delle sanzioni, il legislatore delegato dovrà rivedere anche la gradazione della riduzione delle sanzioni nel ravvedimento operoso. Ciò per evitare che l’applicazione delle attuali percentuali di riduzione in caso di ravvedimento alle future e minori aliquote sanzionatorie possa tradursi in un incentivo a non dichiarare.

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