Controlli e liti

No al cumulo per violazioni non progressive

La sentenza 24302 della Cassazione: sanzione non attenuata se le singole condotte riguardano attività estranee

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’omessa fatturazione di operazioni imponibili e la mancata emissione di autofatture nei confronti del medesimo soggetto non sono violazioni in progressione e pertanto non possono beneficiare del cumulo giuridico. A enunciare questo principio è la Cassazione (sentenza 24302/2022)

Ad una società era contestato, con atto definitivo, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, con altro atto, la mancata emissione di autofattura a fronte di acquisti. Entrambe le violazioni riguardavano operazioni svolte nei confronti della medesima impresa terza.

La società impugnava la sanzione lamentando la mancata applicazione dell’articolo 12 comma 2 del Dlgs 472/ 1997.

In base a tale norma è punibile con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

La società rilevava che nell’irrogazione della seconda sanzione (mancata autofatturazione) non si fosse tenuto conto delle precedenti sanzioni sull’omessa fatturazione.

La Ctp e la Ctr condividevano la tesi della società. L’agenzia ricorreva per Cassazione evidenziando l’errata applicazione dell’ articolo 12. La Cassazione ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, il punto determinante della ripetuta disposizione è rappresentato dalla «progressione» delle violazioni.

Per l’attenuazione della sanzione deve verificarsi un’unicità finalistica della condotta rispetto alla compromissione della determinazione dell’imponibile o del tributo.

Detta unicità deriva dal collegamento tra le varie violazioni che non può essere oggettivo. Il presupposto applicativo va quindi individuato nell’idoneità delle violazioni in rapporto di continuità e reciproca relazione, ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o sul tributo. Pertanto, la progressione ricorre in caso di omessa fatturazione seguita da dichiarazione infedele ovvero da omessa registrazione delle operazioni, trattandosi di condotte collegate alla medesima compromissione dell’imponibile, mentre va esclusa ove le singole condotte riguardino attività tra loro estranee. In questo caso, infatti, è carente un nesso logico ed oggettivo tra loro. Nella specie detto legame doveva ritenersi insussistente trattandosi nel primo caso di omessa fatturazione e nel secondo di omessa regolarizzazione di acquisti, a nulla rilevando che il soggetto terzo fosse il medesimo in entrambe le violazioni.

La Cassazione ha così chiarito che il presupposto applicativo della progressione è costituito dall’unicità finalistica della condotta per l’intrinseco e oggettivo legame tra le varie violazioni, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o sul tributo. L'omessa regolarizzazione degli acquisti non è in rapporto di progressione rispetto all’omessa fatturazione.

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