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No alla detrazione per la donazione all’Aps in attesa di iscrizione al registro regionale

Non è sufficiente aver inoltrato la richiesta per consentire a chi effettua una donazione di accedere ai benefici fiscali

di Stefano Mazzocchi

La domanda

Ho effettuato una donazione ad un’associazione di promozione sociale (Aps) che ha presentato domanda di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ma non ha ancora ottenuto l’iscrizione. Si presume che tale iscrizione avverrà nei prossimi mesi. Posso avvalermi lo stesso del beneficio fiscale (detrazione) previsto dall’articolo 83, comma 1, legge 117/2017 (Codice del terzo settore)? Questo presupponendo che nel momento di liquidazione dell’Ires l’associazione sarà iscritta nel suddetto registro.
G. R. – Vicenza

Alla domanda si deve dare risposta negativa in quanto – per espressa previsione del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017) - le nuove regole sulle detrazioni e deduzioni si applicano dal 1° gennaio 2018 alle donazioni effettuate a favore delle seguenti tipologie di enti fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale:
1. Onlus iscritte nei relativi registri;
2. organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri (legge 11 agosto 1991, n. 266);
3. associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali e regionali (legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Pertanto, fino a quanto non sarà operativo il Registro Unico, le donazioni effettuate agli enti non ancora iscritti all’apposito registro regionale non potranno essere comprese nella disciplina recata dall’articolo 83 del decreto legsilativo 117/2017. Tanto più laddove si consideri che, nei confronti di tutti gli altri enti del Terzo settore, le novità si applicheranno soltanto successivamente al debutto del previsto Registro unico nazionale.

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